L’articolo 425 del codice di procedura penale, al comma 1 disciplina la “sentenza di non luogo a procedere
“Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo”.
La sentenza
Le ragioni per le quali l’imputato può essere prosciolto in udienza preliminare corrispondono in tal caso a quelle che impongono il proscioglimento dello stesso in sede di dibattimento.
A questo proposito le motivazioni per le quali l’imputato può essere prosciolto sono:
- sussistenza di una causa che estingue il reato;
- sussistenza di una causa per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita;
- se risulta che il fatto non sussiste;
- se il fatto non è contemplato dalla legge come reato;
- evidenze che l’imputato non ha commesso il fatto;
- evidenze che il fatto non costituisce reato.
I contenuti della sentenza di non luogo a procedere
L’articolo 426 del codice di procedura penale postula i contenuti necessari della sentenza di non luogo a procedere ovvero:
- L’intestazione “in nome del popolo italiano” e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;
- Le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo e le generalità delle altre parti private
- L’imputazione
- L’esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata
- Il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati
- La data e la sottoscrizione del giudice.
Se il giudice dovesse essere impedito, la sentenza viene sottoscritta dal presidente del tribunale con menzione della causa della sostituzione.
La sentenza è nulla se è priva della motivazione, se è incompleta in uno dei suoi elementi essenziali, oppure se è priva della sottoscrizione del giudice.
Inoltre se l’imputato dovesse essere prosciolto per insussistenza del fatto o per non avere commesso il fatto, il querelante viene condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.
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L’impugnabilità del “non luogo a procedere”
In relazione all’impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, l’articolo 428 del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso per Cassazione può essere proposto:
- Dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale;
- dall’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso;
- dalla persona offesa ma esclusivamente nei casi di nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, a meno che la persona si sia costituita parte civile.
La Cassazione statuisce in tal caso in camera di consiglio. La sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione ha efficacia preclusiva allo stato degli atti. Se si dovessero presentare altre circostanze, è suscettibile di revoca, ma senza la revoca il pubblico ministero non può esercitare un’altra azione penale nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto, non può svolgere indagine e neanche chiedere una misura cautelare.