Il diritto di prelazione nelle locazioni ad uso abitativo e ad uso diverso

L’art. 38 della Legge n. 392/1978 prevede il diritto di prelazione del conduttore nel caso di compravendita dell’immobile locato.

Il diritto di prelazione nelle locazioni

E’ previsto per tutti i rapporti locativi?

Tale diritto però non è previsto per tutte le locazioni.

Infatti, sono ricomprese solo le locazioni ad uso abitativo e quelle ad uso diverso. Per queste ultime però, l’attività ivi esercitata deve comportare contatti diretti con il pubblico e non subire i limiti previsti dall’art. 35 della Legge 392/78.

Non deve quindi essere destinata “all’esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici”.

Come avviene?

La Norma prevede che: “Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l’invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli….”

E’ diritto, quindi, del conduttore a vedersi offerto l’acquisto dell’immobile prima che venga offerto ad altri, alle stesse condizioni previste per i terzi. Ciò con le modalità indicate nell’Articolo appena riportato.

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Se non viene offerta in prelazione?

Nel caso in cui ciò non accada il conduttore può esercitare il diritto previsto dall’art. 39 della predetta Legge che prevede la facoltà di sostituirsi all’acquirente, attraverso l’esercizio del riscatto. Tutto ciò previo pagamento del prezzo.

L’art. 39 così recita: “Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all’articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall’atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile, l’avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa.”