Proventi illeciti in senso positivo e negativo: sono sottoposti a tassazione

In tema di imposte sui redditi, costituiscono proventi derivanti da fatti illeciti, da sottoporre a tassazione anche i vantaggi patrimoniali conseguenti all’avere evitato un danno.

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La sentenza della Cassazione Civile sezione Tributaria n. 28629 del 18 ottobre 2021

Il caso affrontato è relativo all’impugnazione di un avviso di accertamento
riguardante, tra l’altro, l’omessa dichiarazione della somma di Euro 573.935,17 di cui il contribuente si sarebbe appropriato quale legale rappresentante di una s.r.l., giusta sentenza penale di condanna per bancarotta.

In primo grado e secondo grado il contribuente ottiene ragione.

La CTR evidenziava, per quanto ancora interessa in questa sede, che la somma rappresentava il rimborso di un prestito effettuato alla menzionata società, poi fallita, e la condanna penale era intervenuta in ragione dell’omessa postergazione della restituzione del finanziamento, non potendo detta restituzione integrare un provento illecitamente percepito in ragione del delitto commesso.
L’Amministrazione finanziaria ricorre in Cassazione.

La motivazione della Cassazione

La Cassazione dà ragione all’Amministrazione Finanziaria argomentando che:

  •  è noto che i proventi da attività illecita, anche laddove non rientrino nelle categorie previste dall’art. 6 TUIR, comma 1, devono essere sottoposti a tassazione;
  • è pacifico, in punto di fatto, che l’ amministratore della s.r.l. è stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in quanto, avendo finanziato la società fallita nella qualità di socio della stessa, ha provveduto al rimborso del proprio credito postergato in violazione della par condicio creditorum;
  • un simile comportamento non è solo incauto, perché avrebbe condotto al fallimento della società, ma è delittuoso e ha comportato indiscutibilmente un vantaggio patrimoniale per l’amministratore/creditore (qualità non scindibili) tale da integrare un provento tassabile;
  •  il provento illecito conseguente alla commissione di un reato non va inteso in senso solo positivo (incremento patrimoniale), ma anche in senso negativo (perdita evitata);

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Il principio di diritto

La Cassazione accogliendo il ricorso afferma il seguente principio di diritto:
In tema di imposte sui redditi, costituiscono proventi derivanti da fatti illeciti, da sottoporre a tassazione anche allorquando non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 1, anche i vantaggi patrimoniali conseguenti all’avere evitato un danno

Nella fattispecie afferma la Cassazione, l’amministratore non avrebbe potuto restituire (a se stesso) il finanziamento erogato come socio (tanto che è stato condannato per bancarotta), pertanto il giudice di merito dovrà quantificare l’incidenza fiscale del vantaggio patrimoniale conseguito dal contribuente con il suo comportamento illecito, anche in considerazione del fatto che, in assenza di prova della eventuale capienza dell’attivo fallimentare circa il credito indebitamente restituito è ragionevole ritenere che il danno evitato da quest’ultimo sia pari al suo intero ammontare.