L’ordine di pagamento diretto dell’assegno divorzile

L’art. 8, 3°comma, l. n. 898/1970 e succ. mod. prevede, in caso di inadempimento del coniuge, l’ordine diretto di pagamento dell’assegno divorzile.

L’ordine di pagamento dell’assegno divorzile

Mentre l’art. 156 comma VI del Codice Civile prevede, quindi in caso di inadempimento del coniuge, l’ordine diretto di pagamento dell’assegno di mantenimento al terzo creditore, l’art. 8 comma 3 della L. 898/1970 prevede lo stesso ordine nel caso vi sia un assegno divorzile.

Cosa prevede la Norma?

L’articolo prevede infatti che: “Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

L’articolo affronta l’istituto del c.d. ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro (o dell’INPS) dell’assegno divorzile.

Anche questa Norma si inserisce nel quadro degli strumenti normativi predisposti dal legislatore al fine di assicurare una tutela privilegiata dei crediti di mantenimento.

Quali sono i presupposti?

Il presupposto per la sua applicazione è l’imposizione di un assegno divorzile da versarsi da parte del coniuge più facoltoso all’altro, ed il mancato pagamento dello stesso.

Quali sono i limiti?

Anche per tale Istituto è interessante scoprire i limiti di tale ordine di pagamento poiché dei limiti ci devono pur essere. Si pensi al pensionato o al dipendente che percepisce poco più di € 1000,00 e debba invece versarne ad esempio € 700,00 a titolo di assegno divorzile.

Pure in questo caso la Giurisprudenza di merito ha ritenuto che si debbano invece applicare i limiti di cui al pignoramento degli stipendi.

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Nel testo dell’art. 8 l. divorzio, 5° comma, si legge espressamente che i terzi cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno e l’invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, se datori di lavoro del coniuge onerato o quindi oggetto di pagamento sono stipendi e salari, non possono versare a quest’ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

Qual’è la procedura?

Inoltre, nel caso di mancata corresponsione dell’assegno divorzile non è necessario nemmeno un ricorso in Tribunale, ma basta seguire la procedura prevista nella Norma.

Quindi, dopo che il coniuge è inadempiente per almeno 30 giorni, gli si manda una raccomandata; dopodichè può notificare al Datore di Lavoro o all’INPS il provvedimento del Tribunale che gli assegna l’assegno divorzile con l’invito a versargli direttamente le somme.

Tale comunicazione deve essere fatta anche al coniuge.