Se vieni chiamato come testimone in Tribunale hai l’obbligo di comparire e se hai delle difficoltà vanno giustificate
Il testimone, nel momento in cui viene citato dall’avvocato di una delle parti, ha l’obbligo di presentarsi in processo per rendere la propria deposizione testimoniale, sia che si tratti di causa civile che penale. La mancata comparizione del teste prevede una sanzione da 100 a 1.000 euro e l’accompagnamento coattivo con i carabinieri.
Quando il giudice autorizza gli avvocati a citare uno o più testimoni, gli stessi procuratori provvedono a notificare loro un atto, la cosiddetta intimazione a testimoniare. L’intimazione deve contenere: le parti del processo, la data dell’udienza, il giudice e l’orario entro cui presentarsi. Vanno altresì indicate le domande che verranno fatte al testimone.
La notifica avviene sia con raccomandata a.r. che con l’ufficiale giudiziario del tribunale. Anche se, è più frequente la prima ipotesi, mentre, al secondo si ricorre quando si vuol evitare che il testimone non ritiri la raccomandata. In tal caso l’ufficiale giudiziario si presenta personalmente presso il domicilio del testimone e gli consegna l’intimazione, anche se in ipotesi più residuale, lo stesso potrebbe valersi del servizio postale e, in tal caso, il teste riceverà solo la busta verde con l’indicazione «atti giudiziari».
Che succede se il testimone non si presenta?
Se il teste non si presenta il giudice deve verificare se è stato citato correttamente, presso l’indirizzo di residenza: se la comunicazione non è andata a buon fine, il giudice ordina all’avvocato che ha chiesto l’escussione del teste di rinnovare la notifica e nel caso invece non vi provveda, il testimone non può più essere sentito.
Se invece il teste risulta regolarmente citato e non è ugualmente comparso senza giustificato motivo il giudice può:
- ordinare una nuova intimazione, rinviando l’udienza ad una nuova data;
- oppure disporne l’accompagnamento coattivo, mediante presa in carico da parte dei Carabinieri, all’udienza stessa o ad altra successiva.
In entrambi i casi è applicabile discrezionalmente da parte del giudice, una multa da 100 a 1.000 euro.
Tali provvedimenti possono essere pronunciati contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un’ora da quella indicata per la comparizione.
In teoria il giudice potrebbe disporre anche più di un rinvio per sentire il testimone se questi non si presenta.
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Che succede se il testimone è impossibilitato?
Il testimone può essere impossibilitato a presentarsi dovrà comunicare con anticipo, alla cancelleria o all’avvocato che lo ha citato, la propria impossibilità, preferibilmente inviando la certificazione scritta comprovante la sua impossibilità. In tal caso il giudice disporrà il rinvio dell’udienza a nuova data, dandone comunicazione al teste.
Se il teste è impossibilitato in modo oggettivo a recarsi in tribunale il giudice può anche recarsi nella sua abitazione o nel suo ufficio e se questi sono situati fuori dalla circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore del luogo.
Che succede se ci si presenta con ritardo?
È tollerato il ritardo di massimo un’ora. Dopodiché il giudice può rinviare l’udienza a nuova data oppure disporre l’accompagnamento coattivo del testimone. In entrambi i casi può essere applicata la multa.