L’ordine di pagamento diretto dell’assegno di mantenimento

L’art. 156 comma VI del Codice Civile prevede, in caso di inadempimento del coniuge, l’ordine diretto di pagamento dell’assegno di mantenimento al terzo creditore.

Il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento

L’art. 156 VI co. c.c. prevede infatti che: “ In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.”

Cosa significa?

L’articolo affronta l’istituto del c.d. ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro (o dell’INPS) dell’assegno di mantenimento dei figli e del coniuge.

La Norma si inserisce nel quadro degli strumenti normativi predisposti dal legislatore al fine di assicurare una tutela privilegiata dei crediti di mantenimento.

Quali sono i presupposti?

I presupposti per la sua applicazione sono l’imposizione di un assegno di mantenimento da versarsi da parte del coniuge più facoltoso all’altro, nonchè il mancato pagamento dello stesso.

In realtà il mancato pagamento può essere anche solo parziale o addirittura tardivo qualora si dimostri che il ritardo nuoce alla prole o al coniuge.

Ci sono dei limiti?

Interessante è scoprire i limiti di tale ordine di pagamento poiché dei limiti ci devono pur essere.

Si pensi al pensionato o al dipendente che percepiscono poco più di € 1000,00 e debbano invece versarne, ad esempio, € 700,00 a titolo di mantenimento.

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice possa legittimamente disporre il pagamento diretto dell’intera somma dovuta dal terzo. Ciò quando realizzi pienamente l’assetto economico determinato in sede di separazione.

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La Giurisprudenza di merito ha successivamente ritenuto che si debbano invece applicare i limiti di cui al pignoramento degli stipendi.

Nel testo dell’art. 8 l. divorzio, 5° comma, si legge espressamente che i terzi cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno e l’invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, se datori di lavoro del coniuge onerato non possono versare a quest’ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

Ciò in ragione della circostanza che oggetto di pagamento sono stipendi e salari.