Liberazione anticipata: brioche e gelato al 41bis e diniego

Liberazione anticipata: può essere negata per lo scambio di oggetti in regime di 41bis, anche se si tratta di brioche e gelato

Il 41-bis

L’articolo 41-bis è una disposizione dell’ordinamento penitenziario italiano introdotta con la Legge n. 633 del 10 ottobre 1986, che prevede un particolare regime carcerario, particolarmente rigido, noto come “carcere duro”, per gli appartenenti alla criminalità organizzata, in particolare appartenenti alla mafia.

Il regime del 41bis ha la finalità di impedire le comunicazioni dei detenuti con le organizzazioni di appartenenza operanti all’esterno nonché i contatti tra gli appartenenti a uno stesso clan all’interno del carcere.

In particolare, le misure si sostanziano in: isolamento nei confronti degli altri detenuti, ora d’aria limitata a due ore al giorno e in isolamento, sorveglianza continua, limitazione dei colloqui con i familiari, limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti sia in cella che all’esterno.

Anche i detenuti in regime di 41bis hanno diritto, in alcuni casi, alla liberazione anticipata di cui all’art. 54 dell’Ordinamento Penitenziario: “una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata” che è concessa “al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione”

La condotta dei detenuti deve quindi essere ineccepibile perché gli stessi possano ottenere dei benefici di legge, pertanto, ci si domanda se lo scambio di una brioche e di un gelato tra detenuti possa pregiudicare la concessione di tali benefici.

Secondo la Corte di Cassazione si, se lo scambio è avvenuto con malizia e astuzia.

La Cassazione

Con la sentenza n.35601 del 24/03/2021 la Suprema Corte si è espressa su un caso in cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo di un detenuto che aveva riportato sanzioni disciplinari per aver passato un gelato ad altro detenuto appartenente al medesimo gruppo di socialità ed un secondo provvedimento relativo al passaggio di generi alimentari ad altro detenuto, in particolare, una brioche.

La Corte ha ritenuto corretto il provvedimento di diniego precisando che: in tema di regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., a seguito della sentenza Corte Cost. n.97 del 2000, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 41-bis comma 2-quater let. f) non può essere posta a fondamento del diniego di concessione del beneficio della liberazione anticipata l’accertata violazione del divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, salvo che il divieto non discenda da specifici provvedimenti della direzione carceraria.

Tale principio opera allorquando non risultino aspetti o comportamenti da parte del detenuto che denotino scaltrezza.

Il diniego deve quindi attuarsi quando vi siano atteggiamenti che non si risolvono nel solo scambio di oggetti o generi alimentari, ma si accompagnano a forme di elusione del divieto che attestano condotte sorrette da furbizia e da malizia

Così argomenta la Corte: L’astuzia che caratterizza, nella specie, lo scambio e l’attività materiale di cui si connota l’azione posta in essere è stata correttamente apprezzata dal Tribunale di sorveglianza che ha, in definitiva, distinto nell’attività posta in essere i due diversi profili: l’uno volto a verificare se concorressero le condizioni per il riconoscimento della liberazione anticipata e, l’altro, che connotava l’infrazione disciplinare commessa.

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Deve, dunque, addivenirsi alla conclusione secondo cui non è lo scambio in sé a determinare il rigetto del beneficio invocato, ma le particolari modalità del comportamento attraverso cui esso si è estrinsecato, modalità che hanno denotato un atteggiamento di ferma malizia, non direttamente compatibile con la condotta di partecipazione piena all’opera di rieducazione.

Il Tribunale di sorveglianza ha, dunque, correttamente valorizzato, in punto logico, la modalità commissiva della condotta come base fattuale per inferire la conclusione della mancanza di adesione trattamentale nei periodi di riferimento ed ha respinto la richiesta proprio ponendo l’accento sul passaggio attraverso un’apertura tra la finestra del bagno e la cella limitrofa oltre all’impiego, in altra occasione, di un bastone per scopa.