Può accadere che il processo sia attraversato da una fase di stasi o arresto. Ecco di seguito spiegato cosa è una “riassunzione”
Quando e come si riassume il processo: le cause
La riassunzione della causa è un’attività processuale che deriva dalla parte. Essa è necessaria per far proseguire il processo quando un determinato evento ne ha causato una fase di quiescenza o stasi. Se la parte interessata alla prosecuzione non riassume la causa dinanzi al giudice competente, entro i termini stabiliti, il processo in questione si estingue definitivamente impedendo a chi ne ha l’interesse di giungere a sentenza. La riassunzione è pertanto un istituto utile alle parti per rimettere in moto la macchina processuale arrestatasi o a causa di un vizio di incompetenza oppure per il verificarsi eventi di sospensione o interruzione del processo.
La riassunzione è necessaria per mantenere in vita la causa in alcuni casi specifici:
- quando la causa è stata instaurata dinanzi al giudice non competente: in tal caso il giudice dichiaratosi incompetente concede alle parti un termine per riassumere la causa dinanzi al giudice dotato della competenza a decidere;
- quando si è verificata una causa di interruzione del processo ad esempio a seguito di morte di una parte;
- quando si è verificata una causa di sospensione del processo, come spesso accade in attesa della definizione di altra controversia).
Nelle ipotesi sopra elencate, la mancata riassunzione della causa nel termine perentorio stabilito dal giudice o dalla legge, comporta l’estinzione del processo per palese inattività delle parti.
Riassunzione della causa per incompetenza del giudice
Il difetto di competenza può sorgere a seguito della violazione delle regole di competenza per valore o per materia (la causa rientra tra quelle di competenza del giudice di pace, ma il ricorso è stato presentato in tribunale o viceversa) oppure per territorio (Tribunali di un territorio anzicchè un altro: ad esempio Napoli Anzicchè Bari).
In tali ipotesi, la causa va riassunta nel termine indicato nell’ordinanza del giudice stesso o in assenza, nel termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. Se la riassunzione avviene nei termini, il processo prosegue dinanzi al nuovo giudice diversamente, il processo si estingue.
Riassunzione per sospensione
Le cause di sospensione possono essere previste espressamente dalla legge come ad esempio quando viene sollevata questione di legittimità costituzionale o quando si apre il procedimento di querela di falso, oppure possono essere concordate dalle parti e rimesse alla discrezionalità del giudice. Se, con il provvedimento di sospensione, il giudice non fissa l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti devono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale. Il ricorso, insieme al decreto che fissa l’udienza, deve poi essere notificato a cura dell’istante alle altre parti, nel termine stabilito dal giudice.
Riassunzione per interruzione
Il processo può interrompersi a seguito di:
- morte della parte persona fisica o estinzione della persona giuridica;
- perdita di capacità della parte o perdita di capacità del rappresentante legale o cessazione della rappresentanza legale;
- morte, radiazione o sospensione dall’albo del difensore.
Il processo interrotto deve essere proseguito o riassunto entro il termine di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue . Il legislatore distingue tra prosecuzione e riassunzione. Si ha prosecuzione quando la riattivazione del processo avviene su impulso della parte interessata dall’evento interruttivo o dai suoi eredi o dal nuovo soggetto che prende il suo posto nel processo. La prosecuzione avviene mediante costituzione all’udienza. Se questa non è stata fissata, la parte chiede, mediante ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante . Si ha, invece, riassunzione del processo interrotto, quando è la controparte a riattivare il processo. In tal caso, essa può chiedere la fissazione dell’udienza, notificando, quindi, il ricorso e il decreto a coloro che devono costituirsi per proseguirlo . In caso di morte della parte, il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto. Tuttavia se vi sono altre parti in causa, il decreto deve essere notificato anche ad esse.