Vendita di pane parzialmente cotto: possibile solo previo confezionamento

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6677 del 7.10.2021 si occupa della questione relativa alle prescrizioni normative della vendita di pane parzialmente cotto

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Il caso

E’ nato dall’impugnazione del provvedimento che disponeva “l’immediata sospensione della vendita self-service di pane e prodotti da forno sfusi e posti in vendita in appositi scaffali erogatori del tipo a cassetto, in assenza di un operatore addetto alla vigilanza sulle corrette modalità di prelievo/acquisto da parte dei clienti”.
Ad avviso del ricorrente la disciplina della vendita del pane precotto sarebbe stata rispettata, quanto ai requisiti di sicurezza alimentare, non solo attraverso il preconfezionamento ma “anche mediante l’impiego di imballaggi preconfezionati posti nel luogo di vendita ed utilizzati dal cliente che apprende il pane sfuso dagli appositi contenitori”.

Aggiunge che “nel caso di specie, il pane sfornato viene inserito nei contenitori che sono a servizio degli avventori che, a loro volta, lo ripongono in apposite sacchette e, attraverso un numero di riferimento, lo pongono sulla bilancia ottenendo uno scontrino che reca l’indicazione non solo del peso e del prezzo ma anche le informazioni di legge, ancorché sinteticamente riproduttive di quelle riportate nei rispettivi libri a disposizione degli utenti e collocata a fianco degli espositori, unitamente alle indicazioni sulle modalità da seguire e sull’uso dei guanti e degli imballi“.

Le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è di diversa opinione.

L’ interpretazione del combinato disposto degli articoli 14, comma 4 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e del relativo regolamento attuativo emanato con d.P.R. n. 502/1998 (art. 1), data dal ricorrente e tale, a suo dire, da legittimare la propria prassi aziendale, non appare, secondo il Consiglio di Stato conforme alle disposizioni richiamate.

Infatti, l’art. 14, comma 4, della legge n. 580/1967 stabilisce che “Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto”.

L’art. 1 del “Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell’articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146″, approvato con d..P.R. 30 novembre 1998, n. 502, stabilisce invece che:

“1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dall’articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportanti oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anche le seguenti:
a) “ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato” in caso di provenienza da prodotto surgelato;
b) “ottenuto da pane parzialmente cotto” in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato.

Dal combinato disposto delle disposizioni richiamate risulta con particolare evidenza che la vendita del pane parzialmente cotto deve essere posta in essere, di regola, previo confezionamento : la prescrizione è chiara e prevista sia dalla norma primaria che da quella regolamentare.

Rispetto delle norme igienico-sanitarie

Il Consiglio di stato precisa che “laddove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma 1 deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell’area di vendita”.

Solo in caso di impossibilità di eseguire il preconfezionamento in area diversa da quella di vendita, può eccezionalmente farsi luogo a confezionamento in tale area, “fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie”.

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Divieto di vendita di pane non confezionato

Il Consiglio di Stato ritiene che la disposizione che deroga all’obbligo di preconfezionamento in area separata da quella della vendita non consente la vendita di pane non confezionato.

La deroga per i Giudice concerne l’ubi (il dove), ma non l’an (il se) (“dette operazioni” sono evidentemente quelle di confezionamento).
E’ in ogni caso imposto il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Il Consiglio di Stato pertanto ha ritenuto che nella fattispecie le modalità di vendita si sono rivelate in concreto, del tutto inidonee a garantire le più elementari esigenze di sicurezza alimentare.
Dunque non è in discussione soltanto la possibilità di confezionamento incontrollato (e rimesso sostanzialmente all’operato del cliente) nell’area di vendita come modalità astratta, ma ciò che nel caso di specie appare dirimente è che poiché la finalità primaria della disposizione regolante tale attività è quella di garantire l’igiene e la sicurezza alimentare, sicuramente non è conforme a tale disciplina una modalità, quale quella accertata in concreto, che consente al singolo consumatore, prima di procedere al confezionamento, di toccare il pane per poi riporlo nell’espositore, a danno dei futuri (e ignari) clienti.