Obbligo scolastico: se il minore si rifiuta di andare a scuola

Obbligo scolastico: il reato ex art. 731 del codice penale, la responsabilità dei genitori e il rifiuto del minore

L’obbligo scolastico

L’obbligo di istruzione della prole è sancito dalla Costituzione all’articolo 30: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.”

L’inosservanza si tale norma costituzionale costituisce reato ai sensi dell’articolo 731 del Codice Penale che dispone in ordine alla Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori: Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con l’ammenda fino a euro 30.

Ma cosa accade se è proprio il minore a rifiutarsi di andare a scuola?

Per prima cosa, bisogna distinguere il generico rifiuto del minore, superabile con la semplice insistenza del genitore, dalla netta opposizione, insuperabile dal genitore, se non con mezzi coercitivi non condivisi dall’ordinamento giuridico.

Poi, bisogna esaminare ogni specifica situazione, ma mai si può costringere con violenza fisica o psicologica un minore ad andare a scuola.

La Cassazione

In tema di obbligo scolastico rifiutato dal minore è intervenuta più volte la Corte di Cassazione.

In particolare, con la sentenza 32539/2206 la Corte si è occupata di un caso in cui i genitori di una minore erano stati condannati perché ritenuti colpevoli del reato di cui all’art. 731 codice penale per avere, senza giustificato motivo, omesso di fare impartire alla figlia minore l’istruzione della scuola media, con conseguente condanna alla pena di Euro 25,00 di ammenda ciascuno.

Secondo la Suprema Corte, nel caso di specie, l’obbligo scolastico era stato assolto ed il rifiuto della minore, categorico e assoluto, ben poteva costituire “giusto motivo”.

La Sentenza 32539/2006

Così argomenta la Corte: Innanzitutto, infatti, la L. 31 dicembre 1962, n. 1859, art. 8, comma 3, dispone che l’alunno che non abbia conseguito il diploma di licenza di scuola media, è comunque prosciolto dall’obbligo scolastico “se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico”.

Nel caso in esame gli imputati sostenevano appunto che la figlia aveva già raggiunto i quindici anni e che aveva già adempiuto all’obbligo scolastico. […].

[…] la volontà del minore, contraria a ricevere l’istruzione obbligatoria, costituisca “giusto motivo” idoneo ad escludere l’antigiuridicità dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 731 c.p. ascritta al genitore, sempre che si tratti di rifiuto categorico ed assoluto, cosciente e volontario, dell’obbligato, e che il rifiuto permanga dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socio-economico e culturale ed abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale […].

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Nel caso di specie gli imputati avevano appunto eccepito l’esistenza di un “giusto motivo” costituito dal fatto che la figlia, essendo stata respinta diverse volte e frequentando ancora la seconda media all’età di quindici anni, si trovava a disagio e rifiutava categoricamente di entrare a scuola, nonostante che essi facessero il possibile per condurcela, accompagnarla a scuola e tentare di convincerla, anche minacciandola di ricorrere alle maniere forti. […].