La clausola del rinnovo pluriennale del contratto è vessatoria?

Tra le clausole meno apprezzate dai consumatori vi è quella relativa al rinnovo pluriennale di un contratto di durata.

Il recesso quale clausola vessatoria

Ci si chiede quindi se anche questa sia una clausola vessatoria o meno e se, quindi, venga tutelato il consumatore attraverso la dichiarazione di inefficacia della pattuizione.

Quali sono queste clausole?

Si tratta di quella clausola che prevede che un contratto di servizio si rinnovi di anno in anno, o per un certo numero di anni e poi di seguito, a meno che non ci sia una disdetta. E’ il caso, ad esempio, del contratto per la manutenzione di un ascensore.

Ebbene, tali clausole non rientrano tra quelle ritenute vessatorie ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, non comparendo nell’elenco ivi disponibile.

Vengono quindi considerate nella disponibilità della contrattualizzazione tra le parti.

Come devono essere formulate?

E’ previsto infatti che, anche qualora rientrino nei contratti prestampati, così detti formulari, al fine di spiegare la propria efficacia debbano essere sottoscritte due volte da colui che aderisce così da essere accettate specificatamente.

La clausola del recesso nei contratti è sempre legittima?

Risulta invece vessatoria la pratica secondo cui il consumatore non possa recedere dal contratto, oppure possa recedere con un anticipo sproporzionato.

Il termine per il recesso

Vengono considerati proporzionati sia dalla Giurisprudenza, sia dall’Autorità Garante della Concorrenza, il termine di 30 giorni nel caso di rinnovi annuali, e di 60 nel caso di rinnovi biennali.

La penale per il recesso

Ancora, è vessatoria quella pratica commerciale per cui è previsto il c.d. “prezzo per il recesso” . Il consumatore può si recedere, ma corrispondendo una penale che copre il costo contrattuale per tutta la durata restante del contratto.

Tale pratica è vietata dall’Autorità Garante per la Concorrenza, secondo cui, tale penale, costituendo un’indennità, non deve essere sproporzionata.

Per questo, nel caso in cui la penale venga calcolata riducendola nella misura del 50% rispetto al costo contrattuale, la stessa è considerata legittima poichè la concorrenza rimane salva.