Le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni se non sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, per via telematica sono inefficaci
Cosa prevede la legge
L’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, disciplina la pubblicità e l’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune prescrizioni che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi.
L’invio deve avvenire esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli atti in questione nel Portale del federalismo fiscale, ai fini della successiva pubblicazione, a cura del Ministero, sul sito internet www.finanze.gov.it.
La pubblicazione come condizione di efficacia
Tale pubblicazione, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi alla generalità dei tributi comunali.
Nella risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce la decorrenza dell’obbligo di utilizzare il formato elettronico individuato dal D.M. 20 luglio 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno che indica a decorrere dall’anno di imposta 2022.
I cittadini hanno il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti. Tale diritto che costituisce un principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241
La pubblicazione dunque consente ai contribuenti e agli intermediari di individuare con certezza le aliquote o le tariffe, nonché la disciplina del prelievo rimessa all’autonomia regolamentare, sulla cui base deve essere determinato il tributo dovuto per ciascun ente locale e per ciascun anno d’imposta.
La pubblicazione ha valore di pubblicità costitutiva
La Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze del 22 novembre 2019 – N. 2/DF chiarisce il quadro normativo di riferimento e la natura ed efficacia della pubblicazione.
La pubblicazione degli atti sul sito internet www.finanze.gov.it ha valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi.
Prima della modifica per quali imposte e tributi rappresentava condizione di efficacia?
Prima della modifica normativa la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e l’addizionale comunale all’IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali.
L’attuale estensione alla generalità dei tributi di competenza dei comuni del sistema di pubblicità costitutiva delle deliberazioni basato sulla pubblicazione nel sito internet rappresenta un passaggio fondamentale per la realizzazione di una banca dati completa delle deliberazioni recanti la disciplina dei tributi in questione.
Inapplicabilità degli atti: quando?
Restano inapplicabili gli atti che, ancorché approvati dall’ente locale e pubblicati all’albo pretorio istituzionale, non siano stati altresì pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it entro i termini stabiliti dalla legge.
Al riguardo, si precisa che la pubblicazione dell’atto sul sito internet ministeriale in discorso, entro la data stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente affinché le aliquote o le tariffe ivi determinate, così come le disposizioni di disciplina del tributo, siano applicabili per l’anno di riferimento. In caso contrario si applicano quelle dell’anno precedente.
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A tal fine, e in particolare affinché esse abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno medesimo, è altresì necessario che l’atto sia stato approvato entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione.
Tale termine è fissato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce ma viene generalmente differito con disposizione di legge o con decreto del Ministro dell’interno in presenza di motivate esigenze.
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Per quali atti la pubblicazione svolge solo finalità informativa?
Con riferimento ai tributi delle province e delle città metropolitane, la pubblicazione sul sito internet dipartimentale svolge una finalità meramente informativa mentre costituisce condizione di efficacia delle delibere in materia di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (imposta RC auto).