La clausola cash floor nei contratti di mutuo

E’ legittimo l’inserimento della clausola cash floor all’interno dei contratti di mutuo a tasso variabilela clausola cash floor

La clausola floor è inserita nei contratti di mutuo a tasso variabile e configura una sorta di “sbarramento” del tasso di interessa, ossia un limite al di sotto del quale il tasso non può essere applicato. Questa clausola è posta a tutela dell’istituto mutuante.

Nel contratto di mutuo non è giuridicamente configurabile un tasso di interesse negativo che incida sul capitale mutuato. Conseguentemente, quando il tasso d’interesse sia stato pattuito in misura variabile, esso non può assumere valore negativo in alcun momento della durata del contratto” questo è quanto espresso dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito ABF), con la decisione n. 23294 del 8 novembre 2018, in relazione all’efficacia della clausola floor in un contratto di mutuo.

Il tema dell’efficacia di una clausola floor nei contratti di finanziamento ha assunto particolare rilievo nell’ultimo decennio, a seguito di una significativa riduzione dei tassi applicati al mercato interbancario (es. Euribor, Eonia, ecc.), dai quali derivano i tassi di interesse dei contratti di finanziamento, maggiorati di una funzione numerica (c.d. spread).

Tale riduzione ha determinato l’esistenza di tassi d’interesse negativi, con effetti pregiudizievoli per gli istituti di credito finanziatori. Alcuni istituti di credito si sono tutelati, assicurandosi così una remunerazione minima, anche nota come clausola zero floor, inserendo nel contratto una previsione che, anche laddove il tasso di interesse di riferimento (es. Euribor) fosse inferiore a zero, lo stesso venisse convenzionalmente ritenuto pari a zero.

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Prima dell’intervento dell’ABF, lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare del 21 marzo 2016 si era pronunciato in merito ad una questione analoga a quella in oggetto, ossia sulla determinazione delle cedole di Certificati di Credito del Tesoro (CCT) in caso di interessi negativi. A tal proposito è stato affermato che il rapporto che si instaura con la sottoscrizione di titoli del debito pubblico, in cui l’ammontare nominale è pari alla somma da rimborsare alla scadenza, sia riconducibile al rapporto del contratto di mutuo. Ai sensi del Codice Civile (artt. 1813 ss.), essendo il contratto di mutuo oneroso per il solo mutuatario, non anche per il mutuante, quest’ultimo non può essere chiamato a sopportare il rischio di un tasso di interesse negativo tale da incidere anche sul capitale.