Spesso ci si chiede cosa sia il canone RAI e come possa esserne evitato il pagamento. Vediamo come…

Per prima cosa sfatiamo un mito: il canone RAI in realtà non costituisce il canone di abbonamento alla RAI, ma è un tributo sul possesso di televisori e simili, che viene riscosso dalla RAI.
Cosa prevede la Normativa?
La sua fonte normativa è principalmente l’art. 1 del RDL 21.02.1938 n. 246 che prevede: “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente.”
Il sistema delle presunzioni
Posto che però la presunzione di detenzione era facilmente superabile per il contribuente, allora è stata aggiunta nel 2016 questa previsione all’art. 1 “La detenzione di un apparecchio si presume altresi’ nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.
Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall’anno 2016 e’ ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’art. 76 del medesimo testo unico.
Tale dichiarazione e’ presentata all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalita’ definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e ha validita’ per l’anno in cui e’ stata presentata.”
Oltre all’art. 1 del RDL 21.02.1938 n. 246?
L’art. 15 della L. 14.04.1975 n. 103 aggiunge che: “ Il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa di cui al n. 125 della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972 n. 641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall’estero.”

Quando devo pagare?
Quindi, secondo la Norma colui il quale detenga uno o più apparecchi adatti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni deve corrispondere il canone RAI.
Tale detenzione si presume quando si ha un impianto aereo a ciò idoneo o quando si ha un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo ove il soggetto ha la sua residenza anagrafica.
E se non pago?
Ai sensi dell’art. 19 del citato RDL, “ Chiunque detenga uno o più apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l’osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, è obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte la misura del canone previsto per ciascun tipo di utenza, eccezion fatta per quella relativa all’autoradiotelevisione, per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni stabilite dall’art. 8 della L. 15 dicembre 1967 n. 1235, le cui misure, sia per il canone che per la tassa di concessione governativa, sono elevate al doppio per l’autotelevisione ricevente in bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori.”
Cosa dice la Cassazione in merito? Vi sono pronunce?
Dalla normativa sopra riportata risulta perciò chiaramente che il canone sia un tributo, perché di tributo si parla non avendo l’obbligazione natura contrattuale come già affermato dalla Corte Costituzionale 26.06.2002 n. 284.
Detto è dovuto perciò per la sola detenzione di un apparecchio atto a ricevere radioaudizioni o per la presenza di impianti aerei atti alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo.
Anche la Corte di Cassazione è della stessa opinione affermando che “poiché in forza dell’art. 15 L. 14 aprile 1975 n. 103, il canone di abbonamento televisivo è da qualificare come imposta, nella quale non esiste nesso necessario tra la prestazione del servizio nazionale e l’obbligo di pagamento, presupposto della obbligazione tributaria è la detenzione di apparecchio atto o adattabile alla ricezione di qualsiasi emittente radiofonica o televisiva, italiana o straniera, pubblica o privata. Non esclude l’obbligo di pagamento del canone l’impossibilità di ricezione dei programmi nazionali della Rai per mancanza di ripetitori (Cass. Civ. Sez. I, 03.08.1993 n. 8549).
E i Tribunali?
Nello stesso senso è utile richiamare le seguenti pronunce.
“Il presupposto dell’obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo è il possesso di un apparecchio idoneo a ricevere le trasmissioni del servizio pubblico su scala nazionale gestito in regime di monopolio e di concessione dalla Rai-tv “ (Pret. Roma 26.10.1983);
“Il canone televisivo è un tributo propriamente qualificabile, in termini tecnicogiuridici, come imposta: pertanto, presupposto dell’obbligo di corresponsione del medesimo è la mera detenzione dell’apparecchio, a prescindere dall’esistenza dell’effettiva possibilità di ricezione dei programmi televisivi trasmessi dalla Rai” (App. Torino 10.11.1989);
Il Tribunale di Milano ha precisato ancora che “ l’obbligo di pagamento del canone nasce per effetto della mera detenzione dell’apparecchio televisivo; il versamento del canone, che comprende una tassa di concessione governativa e un canone, riscosso dalla amministrazione per conto del concessionario del servizio, non può essere considerato manifestazione di volontà negoziale, cui possa attribuirsi funzione genetica di un rapporto contrattuale, bensì una obbligazione giuspubblicistica (onere tributario) per imposizione di legge (Trib. Milano 01.03.1984).