Nel caso di procedimento per danno erariale è possibile definire la controversia mediante il ricorso al rito abbreviato nel giudizio contabile, ossia per mezzo di un accordo con il Pubblico Ministero
Nel caso in cui un dipendente pubblico sia soggetto a procedimento presso la Corte dei Conti per responsabilità derivante da danno erariale, è possibile ricorrere allo strumento alternativo di definizione della controversia, ossia il rito abbreviato, disciplinato agli artt. 130 e ss. del Codice di Giustizia Contabile.
L’ art. 130, comma I, del Codice di Giustizia Contabile, in riferimento al primo grado del giudizio, prevede che il convenuto, acquisito il concorde parere del procuratore regionale, possa inoltrare richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per
una definizione alternativa del giudizio, attraverso il pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria di cui alla citazione.
In ordine al giudizio diappello, invece, i soggetti nei cui confronti è stata pronunziata sentenza di condanna, possono chiedere alla competente sezione, sempre previa acquisizione del concorde parere del procuratore generale, una definizione del procedimento, mediante il pagamento di un importo non inferiore al 70% del danno contestato in citazione, precisando che, nel caso, non ha incidenza, non venendo presa in considerazione, la misura del danno accertato con la sentenza di primo grado (art.
130, comma II, CGC).
Il quarto comma della norma in commento stabilisce la inammissibilità del rito abbreviato, nei casi di doloso arricchimento del danneggiante, essendo, quindi, esclusa l’ammissione al procedimento, qualora il convenuto abbia trattenuto per sé in tutto o in parte il provento dell’illecito.
Svolgimento del rito alternativo
All’udienza in camera di consiglio, il collegio, delibera, con decreto, sulla richiesta, motivando, in ordine alla congruità della somma proposta, alla gravità della condotta del convenuto ed all’entità del danno (art. 130, comma VI, CGC).
In caso di accoglimento della richiesta di rito abbreviato (che può essere rigettata in quanto ritenuta nulla, infondata o inammissibile, anche laddove vi sia un pieno accordo tra le parti), il collegio stabilisce l’importo della somma dovuta, che viene calcolato, in base al pregiudizio prospettato in citazione dal pubblico ministero, potendo, quindi, risultare difforme da quanto proposto in sede di istanza, e, contestualmente, fissa un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il versamento della stessa (art. 130, comma VII; CGC).
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Viene, però, escluso che, a seguito di acquisizione di parere da parte del procuratore contabile, l’interessato possa chiedere la modifica della misura della somma dovuta.
Di seguito, una volta accertato l’avvenuto tempestivo pagamento della somma stabilita, in un’unica soluzione, il giudizio viene definito con sentenza inoppugnabile (art. 130, comma VII e comma VIII CGC) – (Corte dei Conti sez. Calabria decreto n.
13/2019 dell’11-16 giugno 2019).
Nelle ipotesi di mancato accoglimento della richiesta o di omesso pagamento della somma fissata dal collegio, il giudizio prosegue con rito ordinario (art. 130, comma X CGC).