Fuori pista con gli sci: provocare una valanga può essere reato, anche senza pericolo per la pubblica incolumità
Sci e reati
Cosa c’è di più bello che lanciarsi con gli sci o lo snowboard lungo un pendio innevato ed essere il primo a lasciare la scia nel silenzio della vallata dove echeggia solo il fruscio della neve sotto la tavola?
Gli sciatori più esperti conoscono bene questa emozione e spesso sono proprio loro a cimentarsi nei pericolosi fuori pista, in alcuni casi mettendo a rischio l’incolumità propria e quella altrui, in altri casi determinando comunque una modifica dell’ambiente.
Ma cosa accade se si provoca una valanga?
Secondo la Cassazione si rischia di essere imputati di un reato, anche se la valanga non ha determinato un pericolo per la pubblica incolumità.
La Cassazione
Con la sentenza n. 14263 del 2019 la Suprema Corte si è occupata di un caso in cui due sciatori, scendendo fuori pista, uno con gli sci e l’altro con lo snowboard, hanno provocato delle valanghe.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la sussistenza dei reati di cui agli artt. 449 (delitti colposi di danno) e 426 codice penale (art 426 c.p. inondazione, frana o valanga: Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni) per avere cagionato la caduta di valanghe, per imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché con violazione delle norme cautelari di cui all’art. 58 del Regolamento della Regione Lombardia del 6 dicembre 2010.
Le Motivazioni
Così argomenta la Corte: […] la sentenza […] descrive l’evento valanga, dando atto della sua cospicua portata, cosicché essa può essere inquadrata come “accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile”, cioè come evento non solo astrattamente idoneo a produrre pericolo per l’incolumità di un numero indeterminato di persone, ma effettivamente suscettibile, alla luce del criterio di contestualizzazione dell’evento, con giudizio ex ante, di esporre a pericolo un numero non individuabile di persone.
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A nulla rileva, a questo proposito, la circostanza richiamata con il ricorso, secondo cui il versante dove si produsse la valanga non era antropizzato, il che avrebbe comunque impedito anche la sola eventualità di recare danno ad altri.
E ciò perché una siffatta possibilità non è esclusa dall’assenza di costruzioni, strade o altre piste, posto che altri sciatori o praticanti altri sport o semplici passeggiate sulla neve, che avessero, come gli imputati, impegnato il pendio fuori pista, avrebbero potuto subire gravi danni, trovandosi al di sotto del livello di distacco della neve.