Affido esclusivo alla madre se il padre ignora l’obbligo di mantenimento

Se il padre non fa fede all’obbligo di mantenimento mostrando totale disinteresse per il figlio perde l’affido dello stesso

L’ordinanza n. 27591/2021, conferma le decisioni di merito riguardo  all’affidamento esclusivo del figlio minore della coppia alla madre, sancendo di fatto un nuovo orientamento giurisprudenziale.

Nella vicenda giudiziale il padre perde l’affido poiché non provvede al mantenimento

Il padre, in questa vicenda, si era visto addebitare la separazione, in quanto aveva esercitato un vero e proprio monopolio economico in famiglia anche sullo stipendio della moglie. Lo stesso inoltre non ha mai provveduto neppure a versare il mantenimento per il figlio dopo la separazione. La Corte di Appello non ammette il disinteresse totale dell’ex marito e padre, la cui condotta il giudice del gravame ha inquadrato correttamente come condotta contraria all’interesse del minore ai sensi dell’art. 337 quater c.c che disciplina l’affidamento a un solo genitore.

L’uomo ricorre in Cassazione riportando le seguenti doglianze:

  1. Con il primo motivo l’uomo contesta l’addebito della separazione a proprio carico.
  2. Con il secondo lamenta conseguentemente il mancato accoglimento della richiesta di addebito della separazionealla moglie che avrebbe intrattenuto una relazione extra coniugale in costanza di matrimonio.
  3. Con il terzo denuncia l’omessa considerazione del tenore di vita della coppia durante il matrimonio e l’assenza di prove sulla condizione di svantaggio della moglie.
  4. In ultimo si oppone all’affidamento esclusivo dell’affidamento del figlio alla moglie.

Il padre ha mancato all’obbligo di mantenimento e ciò è pregiudizievole per il figlio

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per le motivazioni che seguono:

Il primo motivo deve ritenersi inammissibile in quanto la Corte ha motivato la propria decisione sulla base delle limitazioni economiche imposte dal ricorrente alla moglie in costanza di matrimonio, poiché la stessa era costretta a versare sul conto corrente intestato unicamente al marito anche il suo stipendio e a rivolgere ogni richiesta di denaro al coniuge: questi la privava dei mezzi necessari per le esigenze della vita quotidiana, anche necessari ad alimentarsi, infatti la donna era costretta a rivolgersi ad amici e parenti per tale necessità. Da qui l’addebito della separazione all’uomo, che con la propria condotta ha leso la dignità della donna e ha generato la crisi coniugale. Inammissibile anche il secondo motivo perché la sentenza del giudice dell’impugnazione ha ritenuto che l’addebito della separazione fosse riconducibile alla condotta del marito, che ha generato la crisi. Inammissibile anche il terzo motivo per carenza di specificità. Del tutto inammissibile infine anche il quarto motivo. La Corte ha ritenuto di dover disporre l’affido esclusivo del minore alla madre perché ha valorizzato il totale disinteresse dell’uomo per le necessità del figlio, in quanto l’uomo si è infatti sottratto agli obblighi che la legge pone a carico di ciascun genitore.

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Nel caso di specie l’affido esclusivo è giustificato dalla volontà di tutelare il minore da condotte pregiudizievoli tra le quali rientra anche in mancato adempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento per il figlio.