Accertamento tributario all’odontoiatra che esercita abusivamente

Accertamento tributario all’odontoiatra: vediamo se possono essere assoggettati a Iva i compensi percepiti dall’odontoiatra se questi esercita abusivamente la professione ed i rapporti tra sanzione penale e sanzione tributaria.

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Cassazione civile sez. tributaria n.9076 del 2021

L’Iva per le prestazioni per cure mediche e paramediche

La Cassazione con sentenza 9076 del 2021 nel decidere il ricorso di un odontoiatra che aveva esercitato la professione abusivamente e destinatario di un decreto penale di condanna per il reato di esercizio abusivo della professione ha stabilito che:

  •  sono esenti dall’Iva le prestazioni per cure mediche e paramediche rese alla persona nell’esercizio delle professioni ed arti sanitarie in virtù del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 18, solo se effettuate da soggetti abilitati al rispettivo esercizio.

Si tratta di un requisito espressamente contemplato dalla norma, in mancanza del quale la prestazione non assume, sul piano normativo, carattere sanitario.
La norma non è in contrasto con la Dir. CE n. 388 del 1977, in quanto la normativa comunitaria in tema di neutralità dell’IVA e l’interpretazione offertane dalla Corte di giustizia della Comunità Europea non impongono di riconoscere l’esenzione dalla succitata imposta per le prestazioni che, secondo la legge nazionale, possono essere effettuate soltanto da soggetti titolari di determinati requisiti di idoneità professionale.

Gli atti impositivi dell’ Amministrazione Finanziaria e il divieto del ne bis in idem

La sentenza sopra richiamata si è occupata della questione.
Con riferimento ai rapporti tra la sanzione penale e sanzione tributaria, il divieto di “bis in idem” postula l’applicazione alla medesima condotta di sanzioni penali e amministrative o tributarie.
Anche alla luce delle precisazioni fornite dalla CEDU nella sentenza del 15 novembre 2016, su ricorsi nn. 24130/11 e 29758/11, il divieto del ne bis in idem non è violato qualora un soggetto sia sanzionato in sede penale e tributaria in relazione a condotte diverse e lesive di interessi diversi.
Nella fattispecie all’esame la Corte di Cassazione ha espresso il principio in un giudizio in cui, a soggetto sanzionato penalmente per aver esercitato abusivamente la professione di odontoiatra, è stata contestata anche una condotta fraudolenta diretta ad evadere gli obblighi tributari.

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Il legittimo affidamento del contribuente nell’azione dell’Amministrazione finanziaria

In tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2, (cd. Statuto del contribuente), costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata:

  1. da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente;
  2. dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;
  3. dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee ad indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono;

Nel caso affrontato dalla Cassazione l’esercizio del tutto irregolare e in violazione anche di disposizioni penali dell’attività di odontoiatra ha escludere ogni buona fede da parte del contribuente meritevole di tutelarne un legittimo affidamento comunque insussistente.