Collocamento paritario del figlio: quando è possibile

Il collocamento paritario o paritetico consente ad entrambi i genitori di trascorre il medesimo tempo con il figlio

Nel caso di separazione oppure di rottura di una relazione di fatto di coppie con figli, è possibile richiedere il collocamento pariteco dei minori, istituto che consiste della ripartizione al 50% tra i genitori del diritto di visita e di permanenza del figlio presso l’uno o presso l’altro.

Tale modalità di esercizio delal responsabilità genitoriale rappresenta la massima espressione dell’affido condiviso, riconosciuto dall’art. 337 ter cod. civ. il quale sancisce che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare.

All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

  1. 1) le attuali esigenze del figlio.
  2. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
  3. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
  4. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
  5. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi“.

Le modalità di applicazione del collocamento paritario

Il collocamento può essere presso l’abitazione di uno dei genitori quando, indipendentemente dal tempo che il figlio trascorre con entrambi durante il giorno o durante la settimana, si decide che debba dormire abitualmente dal padre o dalla madre.

Tuttavia, è possibile prevedere anche che uno dei genitori corrisponda un assegno periodico per il mantenimento del figlio, soprattutto se residente in un luogo lontano rispetto a quello in cui il minore vive con l’altro genitore.

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Il collocamento paritario può comportare, in alcuni casi, l’abolizione dell’assegno di mantenimento a beneficio di uno dei due genitori, rendendo possibile il c.d. mantenimento diretto ossia la possibilità che ciascun genitore provveda alle necessità del figlio nei periodi in cui lo stesso permane presso uno o presso l’altro.

Più difficile è invece il riconoscimento da parte dei genitori della possibilià di alternarsi nella casa familiare, con possibilità dunque che non si addivenga ad un vero e proprio provvedimento di assegnazione.

In tale ultima ipotesi si registrano contrasti anche netti tra i vari tribunali, creando di fatto un trattamento disomogeneo tra genitori poichè l’orientamento maggioritario è ancora ancorato al concetto di genitore collocatario, anche nell’ipotesi in cui vi sia accordo tra le parti.