Se si ruba per fame la tenuità del danno cagionato può evitare la pena? Vediamo come si è espressa la Cassazione in merito
Ruba per fame: tenuità del reato
Un soggetto sorpreso nel tentativo di furto in quattro situazioni diverse e in diversi supermercati, viene chiamato a rispondere del relativo reato di furto nell’atto del tentativo. In sede di impugnazione poi, in relazione a determinati furti avvenuti, ha riconosciuto l’aggravante della violenza sulle cose in relazione ad un episodio durante uno dei furti dove l’imputato ha rimosso forzatamente il dispositivo anti-taccheggio, in un altro episodio ha riconosciuto la solo forma tentata del reato perché il soggetto è stato monitorato dagli addetti del supermercato, che lo hanno colto nell’atto di nascondere generi alimentari nei vestiti e nella borsa, che tuttavia ha escluso l’aggravante del mezzo fraudolento perché in realtà il soggetto non ha tentato di nascondere gli alimenti sotto i vestiti.
L’imputato sottolinea la tenuità ricorrendo in Cassazione
L’imputato ricorre in Cassazione, lamentando i seguenti motivi:
- La sentenza sembrerebbe gravata da confusione espositiva in quanto se in un primo momento sembra estendere l’aggravante della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento a tutti i reati e poi sembra limitarlo a un solo furto.
- La querela presenterebbe delle inesattezze in relazione ad alcuni reati contestati, trattandosi di furti semplici.
- La mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
- In merito alla ragione per la quale non è stata applicata la circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità di cui al punto 4 dell’art. 62 c.p.
- Viene invocata l’assoluzione che andrebbe comminata sulla base della dimostrata solo materiale disponibilità dei beni oggetto di furto, ma non è stato dimostrato che di questi ne fosse l’autore.
- Errata applicazione di alcune pene in sede di Appello.
- Assenza di motivazione sulla richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale per procedere alla acquisizione delle immagini registrate dall’impianto di video sorveglianza dei supermercati interessati dai furti.
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In Cassazione si stabilisce il rinvio a nuova decisione in Appello
La Cassazione sulla base di quanto presentato nel ricorso, accoglie le doglianze e annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello.
Nell’esaminare i vari motivi del ricorso dichiara quello relativo all’applicazione della circostanza aggravante assorbito da quello sul trattamento sanzionatorio. Infondato il motivo del difetto di querela perché in relazione ai reati che lo richiedevano tutti l’hanno presentata. Privi di pregio i motivi con cui si è lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto perché è inapplicabile nel caso in cui il soggetto, per la reiterazione di diversi reati di uguale tipologia.
E’ fondato il motivo che lamenta la mancata motivazione sul mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale, perché nel caso di specie il reato ha prodotto un danno economico effettivamente esiguo. Fondati anche i motivi con i quali sono stati contestati gli errori di determinazione della pena.
Inammissibili invece i motivi con cui, l’imputato ha chiesto l’assoluzione perché finalizzati a ottenere una diversa lettura delle prove che non può essere svolta in sede di legittimità. Privo di fondamento invece quello relativo alla richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale: in questo caso il giudice non è obbligato a motivare in modo esplicito il rigetto.