L’azione di manutenzione a difesa del possesso. L’art. 1170 c.c.

Il possesso di un bene può essere tutelato anche attraverso l’azione di manutenzione come previsto dall’art. 1170 c.c.

L’azione di manutenzione. L’art. 1170 c.c.

Infatti, ai sensi dell’art. 1170, c. 1°, c.c. “chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo”.

L’azione di manutenzione presenta presupposti diversi rispetto a quella di reintegrazione.

Il possessore (e non anche il detentore) di un bene immobile, è legittimato ad esperirla allorché subisca un disturbo “d’intensità apprezzabile“.

Ciò al fine di ottenere una pronuncia giurisprudenziale che ordini al molestatore di cessare subito l’attività denunciata.

Un presupposto del tutto peculiare dell’azione in commento, inoltre, è che il possesso dell’attore deve essere “continuo, ininterrotto e pacifico” e perdurare da almeno un anno.

E’ inoltre di un anno il termine di decadenza stabilito per l’esercizio di tale strumento processuale. Trascorso un anno, non può più essere esperita.

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Cosa dice la Giurisprudenza?

L’azione è esperibile sia nelle ipotesi di molestia di fatto che di diritto: le prime consistono in qualsiasi limitazione o turbativa della sfera del possesso altrui (Cass. n. 185/1965); le seconde in atti che modifichino o tendano a modificare il possesso o lo stato del possesso (Cass. n. 2968/1971).

La giurisprudenza ha affermato, inoltre, che la molestia possessoria può realizzarsi, anche senza tradursi in attività materiali, attraverso manifestazioni di volontà che devono, tuttavia, esprimere la ferma intenzione del dichiarante di tradurre in atto il suo proposito, mettendo in pericolo l’altrui possesso (Cass. n. 20800/2011; n. 1409/1999; n. 25441/2013).

La riduzione in pristino, infine, cui l’azione è diretta, può consistere non solo nella mera riproduzione della situazione dei luoghi alterata o modificata, ma anche in un quid novi, laddove il rifacimento puro e semplice non sia idoneo a realizzare il ripristino stesso (Cass. n. 8627/1987).