Piano di ammortamento alla francese: nessuna nullità

Piano di ammortamento alla francese: Nei mutui con rimborso degli interessi “alla francese” non c’è alcuna nullità della relativa clausola

Una recente pronuncia dela Tribunale di Roma (Tribunale Roma sez. XVII, 04/12/2020, n.17383) è tornata ad occuparsi della eventuale nullità, per anatocismo, della clausola relativa al rimborso degli interessi in un piano di ammortamento denominato “alla francesce”.

Il suddetto tribunale ha escluso che vi sia anatocismo e dunque ha escluso la nullità della relativa clausola, con un interessante ragionamento: “il piano di ammortamento “alla francese” nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all’interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive. Ma è questo il prezzo che va pagato se si vuole mantenere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso, ciò comunque non comporta la sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque gestire meglio i flussi di cassa“.

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Ed ancora, è stato rilevato che “in tema di mutuo, sulla legittimità di un piano di ammortamento alla francese, in quanto, appunto, l’art. 1194 c.c., che disciplina l’imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti; in realtà, il piano di ammortamento alla francese non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati. Ciò che avviene nel piano di ammortamento alla francese è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo“.

Tale pronuncia non fa che dissipare i dubbi in ordine alla legittimità di questa modalità di rimborso degli interessi, nonostante, in passato, vi sia stata quale pronuncia di segno contrario.