Con la risposta n. 12 del 7/09/2021 alla istanza di consulenza giuridica l’Agenzia delle Entrate conferma che l’aliquota iva per la cessione di olio d’oliva per la produzioni di cosmetici è al 4%
Decreto Iva
Il decreto Iva (d.P.R. 633/1972) al n. 13 della Tabella A, parte II prevede l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento a “olio d’oliva, oli vegetali destinati all’alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare”.
Per gli oli vegetali è espressamente richiesta la destinazione all’alimentazione umana o animale mentre l’olio di oliva è richiamato in generale.
Rientrano nelle voci doganali della Tariffa Integrata Comunitaria (TARIC) 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi indicati negli allegati X e XIX di detto Regolamento.
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Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d’oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d’oliva e di oli di diversa natura.
Rientrano nella sottovoce soltanto gli oli d’oliva definiti ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell’olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione.
Sono esclusi gli oli d’oliva ottenuti con l’impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura .
Dal punto di vista doganale dunque non è richiesta una particolare destinazione d’uso per l’olio d’oliva.
Di conseguenza, si ritiene che le cessioni di olio di oliva siano soggette all’aliquota IVA del 4 per cento, anche se destinate alla produzione di cosmetici, ai sensi del n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.