L’azione di reintegrazione o spoglio a difesa del possesso

Anche il possesso di un bene può essere tutelato. Ad esempio attraverso l’azione di reintegrazione prevista dall’art. 1168 c.p.c.

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Infatti, ai sensi dell’art. 1168, c. 1°, c.c., “chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo“.

Ora, l‘azione di reintegrazione  o di spoglio è quindi esperibile solo nel caso in cui si sia stati privati del possesso. Ad esempio il possesso di un terreno.

Che funzione ha l’azione di reintegrazione e che caratteristiche deve avere lo spoglio?

L’azione ha infatti “funzione recuperatoria” essendo diretta al ripristino della preesistente situazione di fatto.

Ai fini della configurabilità dell’azione, lo spoglio deve essere attuato con violenza o clandestinità.

Quanto al requisito della violenza, la giurisprudenza consolidata sostiene che lo spoglio sia avvenuto contro (o senza) la volontà effettiva, anche solo presunta, del possessore (Cass. n. 1131/1993; Cass. n. 1101/1981; n. 5932/1978).

Quanto, invece, al requisito della clandestinità, si considera clandestino lo spoglio commesso all’insaputa del possessore o del detentore, che ne venga a conoscenza in un momento successivo (Cass. n. 372/1982; n. 1036/1995), purchè l’inconsapevolezza non sia stata determinata dalla negligenza dello spogliato o di persone che lo rappresentino (Cass. n. 12740/2006; n. 5215/2014).

Oltre ad implicare la sottrazione o la privazione del possesso (Cass. n. 6415/1984), lo spoglio implica la restrizione o riduzione delle facoltà inerenti al potere della vittima (Cass. n. 1386/1978) o una turbativa tale da rendere più disagevole il godimento della res (Cass. n. 198/1976).

Oltre all’elemento oggettivo, tradizionalmente ai fini dell’esperibilità dei rimedi possessori è richiesto l’elemento soggettivo dello spoglio.

E’ necessario quindi l’animus spogliandi o turbandi, consistente nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento del bene contro la volontà dello spogliato (Cass. n. 8417/1994; n. 5013/1990; n. 1800/1984), insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore o il detentore contro la loro stessa volontà espressa o tacita (Cass. n. 3633/1981; n. 4447/1982; n. 1933/1984).

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C’è un tempo entro quale svolgere l’azione?

L’azione di reintegrazione deve essere esercitata entro un anno dallo spoglio.

Il termine annuale di decadenza non decorre dal giorno dell’effettiva scoperta del fatto lesivo, ma da quello in cui lo stesso avrebbe potuto essere scoperto con l’ordinaria diligenza (Cass. n. 1044/1989).

Per il computo dovrà farsi riferimento al primo atto effettivamente lesivo, quando i successivi siano stati posti in essere con le medesime modalità (Cass. n. 4939/1992).