Il genitore che non versa l’assegno di mantenimento al figlio è passibile di denuncia ai sensi dell’art. 570 comma 2 n. 2 c.p. per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Non versare l’assegno di mantenimento, infatti, consiste nel far mancare i mezzi di sussistenza al figlio, comportamento punito dal Codice Penale.
Cosa prevede il Codice Penale?
L’art. 570 c.p. prevede infatti che: “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: ……2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa….”
Ciò significa che dal mancato versamento dell’assegno di mantenimento potrebbe derivare una denuncia e quindi un processo penale per tale comportamento.
L’accusa potrà essere superata solo attraverso la dimostrazione della propria situazione di precarietà e la mancanza del possesso di disponibilità economica. Solo questo può far venir meno l’accusa poiché solo in tale caso il genitore sarebbe giustificato. Tale prova deve essere fornita comunque dall’imputato.
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Cosa dice la Corte di Cassazione in merito?
Ultimamente la Corte di Cassazione, sezione penale, si è nuovamente pronunciata sul punto con la sentenza n. 33932/2021.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la minore età del beneficiario integra, di per sé, una condizione di bisogno per la sua incapacità di provvedere al proprio sostentamento. E ciò anche qualora vi provvedano altri componenti della famiglia, come ad esempio la madre del minore, alla quale questi era stato affidato.