Piste da sci: come verificare la responsabilità in caso di incidente

Piste da sci incidente: in caso di sinistro chi ha ragione e chi torto? La responsabilità dipende anche dalla posizione a monte e a valle

Le regole

Anche le piste da sci sono delle strade ed anche sulle piste da sci devono essere rispettate delle regole.

La materia è disciplinata dalla Legge n. 363 del 24 dicembre 2003 che detta le norme per la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo.

In particolare, la Legge detta delle norme di comportamento che gli sciatori devono rispettare.

Dunque, in caso di sinistro tra due sciatori, quale regola si dovrà applicare per stabilire la responsabilità?

Di un sinistro tra sciatori si è occupato il Tribunale di Aosta, che ha richiamato la legge n. 363 del 2003.

Con la sentenza n. 153 del 10.05.2021, il Tribunale ha stabilito che: “Va affermata la responsabilità dello sciatore che si trovi in una posizione sopraelevata rispetto agli sciatori a valle, poiché tale posizione gli consente di vedere l’intera pista davanti a sé (senza ingombri alla visuale) e, quindi, gli permette di rendersi conto delle manovre poste in essere dagli sciatori più a valle.”

La Sentenza e il merito

Il Tribunale di Aosta così argomenta in sentenza: […] l’O.S. doveva essere in grado di prevedere ogni possibile movimento di chi lo precedeva, a maggior ragione le manovre ordinariamente effettuabili in presenza di intersezione delle piste, con conseguente necessità di adeguare il proprio comportamento (andatura, velocità) in maniera tale da prevenire la possibilità di incidenti e da essere in grado (se del caso rallentando progressivamente la propria corsa) di consentire le manovre di svolta poste in essere dagli sciatori che avevano iniziato la manovra più a valle rispetto alla sua posizione.

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È dunque ravvisabile, da parte dell’O.S., una violazione delle regole di prudenza che disciplinano la pratica dello sci, con particolare riferimento a specifiche prescrizioni della Legge n. 363/2003 (“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”), segnatamente l’art. 9 (concernente l’obbligo di tenere sempre una velocità tale da non rappresentare pericolo per gli altri, e, in particolare, di moderare la velocità in prossimità di incroci) e l’art. 10 (concernente l’obbligo di precedenza a carico degli sciatori che provengano da monte, rispetto a quelli che transitino a valle).

Nessun concorso di colpa è ravvisabile in capo alla F.U., che non risulta aver violato norme comportamentali nell’utilizzo della pista.