Con Messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 l’Inps fornisce le istruzioni per usufruire del bonus assunzioni under 36 . Ecco di cosa si tratta
Scopo del bonus
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile la legge di Bilancio per il 2021 ha previsto un esonero contributivo nella misura del 100%. I datori di lavoro possono richiederlo sia per il 2021 sia per il 2022
In che cosa consiste l’esonero contributivo?
La legge di Bilancio per il 2021 all’art. 1 commi da 10 a 15 , ha previsto che:
- per le assunzioni a tempo indeterminato
- per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, previsto dalla legge di Bilancio 2018, è riconosciuto nella misura del 100%.
Tale esonero è previsto :
- per un periodo massimo di trentasei mesi,
- nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui,
- con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età .
La durata dell’esonero contributivo suindicato, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, l’Inps ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
A chi è riconosciuto l’esonero?
E’ riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.
La misura non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Inoltre, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario.
La misura non può trovare applicazione, come già precisato nella richiamata circolare n. 56/2021, per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico, in quanto la normativa già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
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L’esonero contributivo è cumulabile con altre misure di esoneri o riduzioni?
L’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (cfr. l’art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).
Non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.
Precisa infine l’Inps che, per il periodo di applicazione della misura, non è possibile usufruire, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della medesima legge di Bilancio 2021.