Ecco come funziona il tentativo di conciliazione tra lavoratore e datore di lavoro davanti alle Direzioni Territoriali del Lavoro
Il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio, salvo che per la conciliazione sui contratti certificati ed il tentativo preventivo di conciliazione introdotto dalla legge Fornero per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 1, legge n. 92/2012).
Il nuovo testo dell’art. 410 c.p.c. introduce numerose innovazioni per il tentativo facoltativo di conciliazione, valido sia per il settore privato che per quello pubblico senza più differenziazioni. Fondamentale resta il ruolo delle Direzioni Territoriali del Lavoro, presso le quali seguita a trovare sede la Commissione di provinciale di conciliazione, individuata come prima sede operativa dell’istituto riformato.
Forma della richiesta di conciliazione
La richiesta di conciliazione, regolarmente sottoscritta, deve essere:
- in originale, consegnata a mano o spedita con raccomandata con avviso di ricevimento o inviata a mezzo e-mail certificata (PEC) alla DTL;
- in copia, consegnata a mano ovvero spedita con raccomandata A/R o inviata a mezzo e-mail certificata alla DTL alla controparte.
Sia per l’invio alla DTL che per l’inoltro alla controparte resta escluso l’utilizzo del fax.
La richiesta di conciliazione può essere avanzata dal lavoratore o dal datore di lavoro anche per il tramite di un’associazione sindacale alla quale si conferisce mandato. La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.
La richiesta di conciliazione deve contenere:
- le generalità di entrambe le parti;
- l’indicazione del luogo della conciliazione. Per l’espletamento del tentativo di conciliazione, esattamente come per l’individuazione del giudice del lavoro competente, la parte attrice può scegliere, in base all’art. 413 cod. proc. civ., se trattasi di lavoro subordinato (comunque articolato, standard o flessibile), fra tre fori alternativi (in merito anche Cass. 18 gennaio 2005, n. 850):
- quello dove è sorto il rapporto;
- quello dove ha sede l’azienda o la sua dipendenza cui è addetto il lavoratore;
- quello dove il lavoratore prestava la sua opera alla fine del rapporto.
Se il tentativo di conciliazione viene avanzato, invece, con riferimento a un rapporto di lavoro “parasubordinato”, unico foro competente è quello del domicilio del lavoratore (art. 413, comma 4, cod. proc. civ.; Cass. 11 maggio 1994, n. 4581). Se la conciliazione è tentata per una mancata costituzione del rapporto di lavoro, ad esempio per mancata assunzione del lavoratore disabile avviato obbligatoriamente (legge n. 68/1999), competente a trattare della controversia è la Commissione del luogo in cui ha sede il Servizio provinciale per l’impiego che ha emesso l’atto di avviamento al lavoro (Cass., S.U., 10 agosto 2001, n. 11043);
- l’indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni;
- l’esposizione dei fatti e delle ragioni che li sostengono.
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La procedura
La DTL che istruisce il tentativo di conciliazione in base alla richiesta pervenuta dovrà preventivamente valutare che dalla stessa si possa individuare con certezza, con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, la sussistenza di uno dei tre fori alternativi.
La DTL deve verificare che le parti che abbiano deciso di farsi rappresentare dinanzi alla Commissione di Conciliazione non presenziando personalmente abbiano rilasciato idonea procura a conciliare e transigere per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria.
Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.