Quando l’amore finisce: attenzione ai regali da restituire

Quando l’amore finisce: dopo la generosità, la richiesta di restituzione dei regali “di valore” nei confronti dell’ex

La liberalità

La liberalità, o dono, o regalo, è definita all’articolo 769 del codice civile: “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.”

Il regalo quindi è un atto di liberalità, cioè un atto compiuto con la volontà di arricchire l’altra persona.

Generalmente, il legislatore, ad esclusione dei doni relativi alla promessa di matrimonio ex artt. 79 e 80 c.c., cioè i doni fatti in vista delle nozze non più celebrate, non prevede la restituzione dei regali tra fidanzati.

Non tutti i regali però sono uguali, può accadere che uno o più regali abbiano un valore tale da determinare un vero e proprio “depauperamento del patrimonio del donante”, ed allora, è possibile che debbano essere restituiti.

La Cassazione

Un caso di restituzione di “doni” particolarmente preziosi è stato affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione.

Con la Sentenza n. 18280/2016 la Corte ha stabilito che: “La donazione che depaupera notevolmente il patrimonio del donante non costituisce liberalità d’uso e va restituita.

Il quadro di Picasso ed il diamante da 13 carati regalati alla propria compagna “per farsi perdonare” non costituiscono liberalità d’uso, ai sensi dell’art. 770 comma 2 c.c., e, pertanto, devono essere restituiti in caso di cessazione della relazione sentimentale, in quanto trattasi di donazione che depaupera notevolmente il patrimonio del donante.

La Corte si è occupata anche della richiesta, rigettata, di restituzione di altri beni di importante valore artistico regalati in occasione di San Valentino e della festa della donna.

I doni regalati in tali ricorrenze, secondo la Corte, non possono essere restituiti, in quanto elargizioni compatibili con le condizioni dei soggetti, che erano soliti scambiarsi regali preziosi.

La sentenza

La Suprema Corte così argomenta in sentenza: La liberalità d’uso si configura qualora sia disposta in determinate occasioni, quali le nozze, i compleanni, gli anniversari, in cui per consuetudine si è instaurata l’abitualità diffusa di un certo comportamento.

La sussistenza delle condizioni per il manifestarsi di questi usi è verificabile diacronicamente, potendosi registrare adattamenti nel costume che sono recepiti dalla natura elastica della norma.

Ne consegue che feste e ricorrenze affermatesi nel corso del tempo possono far sorgere e consolidare usi nuovi, che legittimano l’applicazione della disposizione in esame.

Ciò è quanto hanno ritenuto i giudici di Milano nel configurare quale liberalità d’uso i regali fatti in occasione di due festività di conio non antico, quali la Festa della donna e la festività di San Valentino, da tempo impostesi con indiscutibile rilevanza in Italia e nel mondo occidentale.

In occasione di esse, ma altrettanto potrebbe dirsi per le c.d. festa della mamma o del papà, è invalso l’uso di regali tra gli innamorati o in onore alle donne, in quanto regali che si giustificano, come hanno rilevato tribunale e Corte di appello , in relazione al legame esistente tra le parti. […]

  1. a) una liberalità d’uso prevista dall’art.770 c.c. comma 2 (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma propria di questa), sussiste quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale.
  2. b) Tali liberalità trovano fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti.

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3) Con queste riflessioni è stata già anticipata la risposta alla parte più rilevante del secondo motivo, che contesta l’adeguatezza della motivazione della sentenza, affermando che per le due festività esaminate sopra sarebbero concepibili solo regali come mazzi di mimose oppure cioccolatini o inviti a cena.

L’affermazione è smentita dal ricordato insegnamento secondo cui la portata economica delle elargizioni va commisurata alla condizione dei soggetti, che nel caso di specie disponevano, come attestato in sentenza e implicito nelle difese svolte, di ingenti patrimoni e mantenevano un elevatissimo tenore di vita.”