Il padre chiama in causa la ex moglie perchè la stessa pubblica i Tik Tok con la figlia: il giudice la condanna alla rimozione
Un padre proponeva reclamo nei confronti del provvedimento che dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c., finalizzato ad ottenere che la ex moglie fosse condannata alla rimozione dai social network di immagini e video della figlia minore, in quanto pubblicati senza il suo consenso.
La madre pubblicava video in condivisione della figlia su Tik Tok senza consenso del padre
A statuire sulla vicenda è Tribunale di Trani, che ritiene fondato il ricorso affermando che: “i requisiti del fumus e del periculum vengono valutati anche tenendo conto di elementi quali l’a-territorialità della rete, che consente agli utenti di entrare in contatto ovunque, con chiunque, spesso anche attraverso immagini e conversazioni simultanee, nonché la possibilità, insita nello strumento, di condividere dati con un pubblico indeterminato, per un tempo non circoscrivibile”. Con i video della figlia minore pubblicati su Tik Tok infatti, il soggetto esercente la potestà viola alcune norme comunitarie sia anche interne. Si fa riferimento all’art. 8 Reg. n. 679/2016 ove si chiarisce che l’immagine fotografica dei figli è da trattarsi come un dato personale, ai sensi dell’art. 4, lett. a), b) e c) del c.d. Codice della Privacy e la sua diffusione integra un’interferenza nella vita privata; nel caso di minori di sedici anni poi deve essere prestato il consenso alla pubblicazione da parte di entrambi i genitori e di comune accordo, “senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore” in conformità all’art. 97 l. n. 633/41.
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La figlia così veniva esposta nel web
I giudici del merito inoltre, tengono a precisare che la minore all’epoca della pubblicazione dei video avesse nove anni, pertanto ricordano quanto già espresso dalla Corte di Mantova, ovvero che: “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto online, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network, sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente”
La decisione
Pertanto la sentenza condanna la madre alla rimozione delle immagini e diffida la stessa dal diffonderne di nuove senza il condiviso consenso con l’altro genitore.