Il datore di lavoro può controllare il tuo pc e licenziarti?


Secondo la Cassazione il datore di lavoro può controllare il pc aziendale il pc aziendale in violazione dell’art. 4 dello St. dei Lav. e licenziarti. Come?

Controllo pc e licenziamento

La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 25732 del 22 settembre 2021 ha statuito che il datore di lavoro può controllare il pc dato in dotazione al lavoratore qualora vi sia un sospetto fondato di illecito.

E ciò malgrado non siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 4 della legge n. 300/1970.

Secondo il ragionamento fatto dalla Suprema Corte si deve distinguere tra l’ipotesi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e quella del fondato sospetto dell’illecito. In questo secondo caso il datore di lavoro potrà controllare il pc in ragione della necessità di accertare e sanzionare gravi illeciti del dipendente.

Quali sono i limiti del datore di lavoro?

Tale potere, quindi, non è indiscriminato, ma può svolgersi solo in tale occasione e deve estendersi solo alla raccolta delle informazioni acquisite da quel momento in poi, non potendo acquisire le informazioni ed i dati acquisiti prima di quel momento senza il rispetto della previsione dell’articolo 4.

Esattamente cosa dice la Cassazione?

Infatti, la Cassazione afferma: ” Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto. Non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua della L. n. 300 del 1970, art. 4, in particolare dei suoi commi 2 e 3.”

I dati acquisiti senza il rispetto di tale principio, invece, non potranno essere utilizzati per il licenziamento poiché non appresi nel rispetto delle garanzie dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.