Il D.lgs. 40/ 2021 ha adeguato le norme in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali ed ha introdotto tra l’altro l’alcol test sulle piste da sci. La norma entrerà in vigore dall’1 gennaio 2022. Vediamo di cosa si tratta.
Accertamenti alcolemici e tossicologici
All’art. 31 del decreto legislativo sopra richiamato è previsto il divieto di sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.
Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
Quando gli accertamenti hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall’articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Chi può effettuare i controlli?
La Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo e di cui alla relativa normativa regionale. Possono irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
LEGGI ANCHE: Guida in stato di ebbrezza: prelievo ematico per tasso alcolemico
Quali sono le sanzioni ?
L’art. 33 prevede che le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste dal decreto legislativo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
In ogni caso, salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 33.
Per la violazione del divieto di sciare in stato di ebbrezza alcolica e tossicologica si applica la sanzione da 250 euro a 1.000 euro.
In caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate dal presente decreto o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria:
- al ritiro del titolo di transito giornaliero
- o alla sospensione dello stesso fino a tre giorni.
Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l’utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio.
In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.