Usucapione di un dipinto: non basta esporlo in casa

Usucapione di un dipinto: attenzione perché anche 40 anni di esposizione in casa possono non essere sufficienti

L’istituto dell’usucapione

L’usucapione è un istituto che generalmente rileva in tema di beni immobili come case o terreni, tuttavia, è possibile che se ne invochi la sussistenza anche nel caso di beni mobili di cui si ha il possesso da molti anni.

Anche in tal caso, i requisiti dell’usucapione sono indicati dal legislatore.

L’articolo 1161 del codice civile dispone: In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.

Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni.

Come si evince chiaramente, dal testo, l’articolo 1161 c.c. distingue l’acquisto in buona fede da quello in mala fede, prevedendo il decorso di un arco temporale differente.

Ma il mero decorso del tempo è sufficiente perché si compia l’usucapione?

La risposta è no.

Anche nel caso di beni mobili, il possesso deve essere acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo non clandestino e visibile a tutti “o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti”

Non può quindi considerarsi compiuto l’acquisto per usucapione di un bene che è stato tenuto anche 50 anni nel cassetto e mostrato a poche persone o, nel caso di un quadro, appeso nel salone anche per 40 anni.

La Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione si è occupata proprio di un caso relativo all’usucapione di un dipinto, stabilendo con la Sentenza n. 11465/21 che: Ai fini dell’usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest’ultimo.

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Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva accertato l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un dipinto oggetto di furto, che il possessore aveva ricevuto in donazione e tenuto per circa quaranta anni appeso alla parete del salotto della sua abitazione.

La Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello rilevando che il bene, pur collocato in modo conforme alla sua destinazione tipica, non era stato oggetto di possesso pubblico e non clandestino, perché destinato ad essere visibile solo dalla ristretta cerchia di persone che frequentavano la casa.

In particolare, si legge in sentenza, “il dipinto era custodito nel salotto dell’abitazione privata della signora M. e non era visibile in un luogo pubblico, in quanto nell’appartamento si accedeva solo per volontà della proprietaria e non vi poteva accedere un numero indistinto di persone, ma solo un ristretto numero di conoscenti e amici. Il dipinto “(OMISSIS)” non era mai più circolato successivamente al furto del (OMISSIS) non era mai stato esposto in mostre e non era nemmeno mai stato sottoposto a un restauro.