L’ordinamento italiano prevede oltre 5 processi telematici tra cui civile, amministrativo , penale, tributario e contabile. Potremmo aggiungere il processo telematico in Cassazione , quello sportivo e quello davanti alla Corte Costituzionale e presto si aggiungerà quello del Giudice di Pace .Nell’ottica della semplificazione possono esistere più processi telematici differenti con regole e piattaforme diverse?
Il processo telematico
Sotto molti aspetti avere la possibilità di inviare, comodamente seduti alla scrivania dello Studio, atti telematici in tutti i tribunali d’Italia è una vera conquista: ma davvero è tutto positivo?
La figura dell’avvocato di un tempo non troppo lontano ha lasciato il posto all’avvocato digitale.
Alle competenze giuridiche, allo studio del diritto si è affiancata la necessità di avere conoscenze informatiche, di una vera e propria specializzazione telematica.
L’avvocato civilista si confronta con il processo civile telematico (il c.d. PCT), quello penalista con il processo penale telematico ( il c.d. PPT), l’amministrativista con il PAT , il tributarista con il PTT e poi esiste il processo contabile che si avvale del sistema Giu.Di.Co. (Giustizia Digitale Contabile), tralasciando il resto.
Nell’ottica della semplificazione è possibile che esistano tutti questi processi telematici differenti basati su regole diverse e che utilizzano piattaforme non omogenee?
Ogni processo telematico ha un suo software e un sistema autonomo, ognuno ha le sue regole, il suo funzionamento e i suoi difetti. Gli operatori del diritto si scontrano ogni giorno con manutenzioni programmate e non e malfunzionamenti dei sistemi con tutte le conseguenze del caso.
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L’Avvocato “moderno” non solo deve redigere un atto corretto dal punto di vista giuridico , ma nel notificarlo e depositarlo deve fare i conti con il formato pdf nativo digitale, con le firme Cades e Pades , con la dimensione dei files, con le attestazioni di conformità e altre prescrizioni normative.
A ciò si aggiunga che una volta effettuato l’invio del deposito telematico all’avvocato non è consentito tirare un sospiro di sollievo sin quando non riceve la pec di accettazione, quella di consegna, quella relativa ai controlli telematici ed infine quella che attesta l’avvenuto deposito nel fascicolo telematico.
Ciò avviene ad esempio nel processo civile. Non è raro che ci siano ritardi nella ricezione delle pec con conseguente preoccupazione ed ansia da responsabilità professionale da parte dell’Avvocato nel caso in cui si tratti del termine per il deposito.
Occorrerebbe evitare che il processo telematico si sostanzi di fatto in un processo cartaceo tradizionale trasferito in un sistema digitale.
Perchè allora nell’ottica della semplificazione e nell’era della digitalizzazione non arrivare ad un unico sistema più snello e valido per tutti i processi?