Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità?

Il coniuge divorziato ha diritto ad una quota della pensione di reversibilità del de cuius qualora vi siano dei requisiti. Quali?

Pensione di reversibilità se sei divorziato

Se il coniuge è divorziato, è titolare di un assegno divorzile e non è convolato a nuove nozze, ha diritto ad una quota della pensione di reversibilità, concorrendo con la nuova moglie del de cuius.

Secondo quale percentuale concorre?

Non vi è una percentuale stabilita, ma ci sono diversi parametri da considerare.

Il primo e fondamentale parametro da prendere a riferimento per la determinazione della quota di pensione è quello della durata legale dei rispettivi matrimoni delle parti con il de cuius. Si aggiunge, inoltre, agli anni di matrimonio, anche la durata della convivenza.

In ossequio all’insegnamento della Corte di Cassazione (v. Cass. 23.4.2008, n. 10575) devono essere presi in considerazione altri importanti elementi, quali l’entità dell’assegno divorzile al momento della morte del de cuius in rapporto a quella dell’assegno pensionistico di quest’ultimo.

Sono da valutare inoltre le condizioni economiche delle aventi diritto al trattamento di reversibilità, ossia l’ex moglie e la vedova.

Perché vengono considerati questi elementi?

La ratio della Norma sta nelle finalità solidaristiche che sono a fondamento del diritto alla pensione di reversibilità in base alla valutazione comparata di tutti questi elementi.

Da quando decorre?

Per quanto riguarda la decorrenza dell’obbligo dell’ente previdenziale di pagare alla moglie divorziata la quota di assegno a lei spettante, essa va fatta risalire al primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato, in conformità all’orientamento costante in materia della corte di legittimità (Cass. 14.12.2001, n. 15837, Cass. 30.3.2004, n. 6272, Cass. 31.1.2007, n. 2092 cit.).

Come si fa ad ottenerla?

Al fine di ottenere la quota spettante dovrà presentarsi ricorso avanti al Tribunale competente e solo questo potrà decidere le quote spettanti. In mancanza di una pronuncia l’Ente Previdenziale non potrà far altro che versare la pensione di reversibilità alla vedova del de cuius.