Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI: come ottenerlo

Con provvedimento prot. n. 191910/2021  del 15 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate stabilisce i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Credito d'imposta per la sanificazione

Cosa prevede il decreto-legge

L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 32.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 con modalità telematiche.
La comunicazione può essere inviata direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario con le seguenti modalità:

  • attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • con i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 15 luglio 2021.Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
    La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

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A quanto ammonta il credito d’imposta?

Il credito d’imposta, nel rispetto del limite di spesa di cui al decreto-legge n. 73 del 2021, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
Il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Considerato che il legislatore ha l’esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
La percentuale sarà comunicata con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.