Il TULPS oltre ai casi nei quali viene negata l’autorizzazione, prevede una discrezionalità dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Quali sono le Norme in questione?
L’art. 11
L’Art. 11 del TULPS recita letteralmente “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.”
L’art. 43
L’art. 43 del TULPS inoltre prevede: “Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.”
Quindi?
A ben vedere, quindi, non solo la richiesta può essere respinta poiché il richiedente è stato condannato per uno dei reati nelle sopra citate norme, ma anche in base ad un giudizio, senza alcuna istruttoria, secondo cui il richiedente non fornirebbe quell’affidamento adatto a non abusare di armi.
E’ ad arbitrio del Questore?
Chiaramente però, l’ampia discrezionalità nel giudizio di affidamento a non abusare delle armi non può tradursi in un omissione della valutazione sulle circostanze concrete che attengono al soggetto istante (TAR Bari sez. III 25.05.2012 n. 1043).