Avvocati e pubblicità: deve sempre essere rispettato il decoro e la dignità professionale
Questione
Anche gli Avvocati, come tutti gli altri professionisti, possono utilizzare strumenti pubblicitari per apportare maggiore notorietà alla propria attività, tuttavia, vi sono principi deontologici che non devono mai essere violati.
In particolare, il professionista Avvocato, deve sempre tenere una condotta rispettosa della dignità e del decoro professionale, anche quando intenda pubblicizzare la propria attività.
La pubblicità infatti, deve avere solo una finalità “conoscitiva” del professionista, indicando le sue attività e competenze specifiche, la composizione dello studio, i contatti, ma senza mai incorrere in violazioni deontologiche.
Recentemente, il CNF, è intervenuto, a seguito di segnalazione di un privato cittadino, rispetto ad un caso di pubblicità ritenuta non corretta.
Il caso e la sentenza del CNF 15.04.2021 n. 75
Il caso specifico concerne la segnalazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova dell’esistenza di un sito internet denominato con cui un avvocato reclamizzava la propria attività evidenziando i prezzi bassi, precisi e chiari, nonché la gratuità dei primi appuntamenti e l’applicazione di tariffe basse e riscossione degli onorari solo a definizione delle pratiche.
Con sentenza n .75 del 2021, il CNF si è pronunciato ritenendo fondata l’impugnazione proposta dal Coa di Padova avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) del Veneto.
Secondo il Coa infatti, la pubblicità oggetto di contestazione, integrava la violazione dei doveri deontologici regolatori della pubblicità degli avvocati ai sensi dell’art. 10 L. 247/2012 nonché l’art. 35 Codice Deontologico Forense.
Merito
Il CNF, in merito alla pubblicità, ha così argomentato in sentenza: “Questo Giudice ha più volte specificato come essa «deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo» con conseguente divieto di adoperare forme di “pubblicità” professionale comparativa ed autocelebrativa (C.N.F. n. 23 del 23 aprile 2019) e di offrire prestazioni professionali a compensi infimi o a forfait (CNF n. 243 del 28 dicembre 2017).
Con la sentenza n. 118 del 23 luglio 2015, inoltre, il C.N.F. ha affermato che vìola le prescrizioni normative quelle pubblicità aventi modalità attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità e con il decoro della professione, quale ad esempio l’uso del termine “gratuito”.
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La motivazione estesa, che dà rilievo alla non ingannevolezza e alla non irrisorietà dei compensi, dunque, tralascia di considerare gli elementi ulteriori che rendono le informazioni sull’attività professionale conformi al codice deontologico, per cui si rende necessario rimettere gli atti al giudice della disciplina affinché adeguatamente valuti se la condotta tenuta dall’Avvocato sia tale, motivando adeguatamente la propria decisione.
Nell’ipotesi di impugnazione di delibera di archiviazione, infatti, il giudice dell’impugnazione non può provvedere ad irrogare la sanzione disciplinare ma deve restituire gli atti al competente CDD per le conseguenti valutazioni (si veda C.N.F. sent. n. 47 del 13 luglio 2019).