La Legge prevede un determinato tempo entro il quale l’Ente Pubblico può chiede la riscossione delle sanzioni amministrative.

L’art. 28 della L. n. 689/91 testualmente dispone che “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Ciò ferma restando l’efficacia interruttiva sia della notifica del verbale di accertamento sia di quella della cartella esattoriale.
Ancora, l’art. 201 del Codice della Strada stabilisce che il verbale di accertamento, quando, non può essere immediatamente contestato, deve essere notificato al proprietario del veicolo entro novanta giorni dalla data dell’accertamento, pena la nullità dello stesso.
Da quando viene calcolato?
Dal giorno della notificazione inizia a decorrere il termine quinquennale prescrizionale entro il quale l’Amministrazione, o per esse l’ente di riscossione (ad esempio Equitalia), deve attivare l’azione di recupero delle somme intimate nel verbale.
Poichè l’attività di formazione dei ruoli è pacificamente interna all’Amministrazione (cfr, Corte Costituzionale sent. 2005/280), essa è inidonea ad essere percepita ad a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa.
Soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della sanzione pecuniaria, quindi, può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione (II comma dell’art. 28 Legge n. 689/1981).
Automaticamente, quindi, sono irrilevanti gli atti che tipicamente manifestano analoga intenzione.
Ciò poiché costituiscono, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria.
Come posso fare?
Quindi se dalla notificazione del verbale di sanzione amministrativa alla notificazione della cartella di pagamento trascorre il tempo di oltre 5 anni vi sarà prescrizione e la Pubblica Amministrazione non potrà più chiedere nulla.
La prescrizione dovrà comunque essere fatta valere opponendosi alla cartella di pagamento davanti al Tribunale o al Giudice di Pace secondo la competenza.