Pignoramento su mutuo: il debitore deve esibire gli estratti conto

Nelle controversie di opposizione all’esecuzione, il debitore ha l’onere di produrre tutti i documenti necessari per provare l’accertamento del saldo dovuto in caso di pignoramento su mutuo

pignoramento su mutuo

Nel caso di mancato pagamento del mutuo e di pignoramento immobiliare, eventuali opposizione del debitore relative al titolo esecutivo, devono trovare riscontro probatorio nella documentazione che necessariamente deve essere allegata e prodotta dal debitore stesso.

Ciò perché il giudizio di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ha la struttura dell’accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta, dunque, alla parte opponente l’onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito (Cass. civ. 5635/2017).

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L’onere della prova spetta al debitore

Inoltre, la Corte di Cassazione anche di recente ha avuto modo di riepilogare i principi fondamentali in tema di riparto dell’onere probatorio nell’ambito del contenzioso cd. bancario (Cass. civ. 2435/2020) ove precisa che nel caso in cui sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento del saldo, essendo attore in giudizio, egli dovrà farsi carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto oltre che del contratto di mutuo.

Tale principio se coniugato a quanto sopra specificato con rifermento alla natura del giudizio di opposizione all’esecuzione rende evidente come il mancato assolvimento dell’onere probatorio non possa che comportare il rigetto dell’opposizione.