Un ragazzo disabile, cita in giudizio tre ragazzi per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da bulli tra i quali un “amico”
L’attore è un giovane con problematiche psichiche e di apprendimento. Secondo quanto riportato nel ricorso, un pomeriggio sarebbe stato invitato a casa di un amico per giocare ai video giochi, senza sapere della presenza di altri due ragazzi., I tre ragazzi quindi, lo avrebbero costretto a fare una doccia fredda completamente vestito e dopo avrebbero inviato con il suo cellulare un messaggio oltraggioso a una sua cara amica annientando così la sua reputazione e ferendolo nella dignità e intimità delle relazioni. I comportamenti riprovevoli avrebbero proseguito costringendo lo stesso finanche a leccare uno sputo a terra ed infine sfogando su di lui l’aggressività fisica con calci e pugni e scaraventandolo fuori casa facendolo rotolare nel fango. Durante quei gesti di violenza inaudita i giovani erano passati alla minaccia con arma da taglio, riprese con il telefonino e intimidazioni per non farlo parlare.
Il risarcimento
L’attore quantifica il risarcimento in € 70.000 per le lesioni e per il peggioramento del suo stato psicologico, chiaramente corredando le accuse con prove consistenti in referti per le lesioni fisiche epsico-psichiatriche.
La decisione punisce i bulli
Il giudice, dopo avere visionato i documenti e ascoltato i racconti delle parti, accoglie la richiesta risarcitoria dell’attore, riducendo però l’importo richiesto a € 20.000,00: attribuisce a uno dei tre convenuti una responsabilità nella causazione dei fatti del 50%, mentre agli altri due del 25% ciascuno. Il giudice rileva al riguardo che “Entrambi sostengono, in questa sede, la propria sostanziale estraneità ai fatti di causa. È certo, peraltro, poiché espressamente dichiarato ed incontestato, che essi furono sicuramente presenti nel corso degli accadimenti patiti dall’attore e oggetto di causa. Orbene, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso morale nel reato, – la presenza fisica allo svolgimento dei fatti integra un’ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell’autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente si sia rappresentato l’evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell’autore materiale.” E reputa che vi sia: “una responsabilità solidale di tutti i responsabili dell’illecito, ai sensi dell’art. 2043 e 2055 c.c.”
I danni che i bulli dovranno risarcire
In merito ai danni si legge che: “È evidente che tali comportamenti, subiti dall’attore in quella occasione, qualificabili nel loro complesso come “atti di bullismo” e singolarmente quali minacce, percosse, atti di violenza privata e ingiurie, costituiscono illeciti, anche penalmente rilevanti, e certamente suscettibili di fondare una responsabilità risarcitoria anche in ambito civilistico, ex art. 2043 c.c. e 2059 c.c.”
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Il danno morale del giovane disabile
In merito al lamentato danno morale si legge che: “l’attore ha riferito di avere provato angoscia, ansia, paura, a seguito dei fatti oggetto del giudizio, tutti elementi astrattamente riconducibili al pregiudizio morale di cui si domanda il risarcimento. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti – Il danno morale costituisce … autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, collegato intimamente all’entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico.”
Tra i bulli c’era un “amico”: il fatto aumenta la sofferenza patita
Il fatto che il reato, nonché riprovevole condotta, sia stato commesso da un ragazzo che l’attore considerava “amico” peggiora la posizione dello stesso: “Il fatto … del coinvolgimento negli eventi di un amico che, come da lui stesso dichiarato, era a conoscenza delle difficoltà dell’attore … rende i fatti ancora più odiosi anche per la capacità di minare la fiducia nel prossimo a danno di un soggetto che già presentava difficoltà nel rapportarsi con le persone.”