L’aereo può effettuare un atterraggio “duro” da cui derivano lesioni per i passeggeri, ma in tal caso il vettore non è tenuto al risarcimento
La questione
La Corte di Giustizia Europea, con provvedimento n. 70 del 12/05/2021 ha enunciato il principio secondo cui: “L’ipotesi di atterraggio c.d. “duro” non rientra fra quelle per le quali il vettore aereo è tenuto a risarcire il passeggero”
Ne consegue che il vettore aereo non è tenuto a risarcire il passeggero che sostiene di aver subito delle lesioni a causa di un atterraggio “duro”.
Secondo la Corte, tale circostanza, infatti, non rientra tra gli incidenti imprevisti, se sono rispettate le migliori pratiche nel settore.
La vicenda sorge a seguito di richiesta risarcitoria da parte di un passeggero che riteneva di aver avuto un’ernia a causa di un brusco atterraggio.
L’interpretazione normativa
Per la soluzione del caso si è resa necessaria l’interpretazione dell’articolo 17 della Convenzione di Montreal del 1999 sull’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, rubricato «Morte e lesione dei passeggeri – Danni ai bagagli».
La disposizione, al paragrafo 1, prevede quanto segue: “Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l’evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco”.
La Corte, ai fini dell’interpretazione, ha richiamato le definizioni di “imprevisto” e di “incidente”, precisando che la qualificazione di un evento dannoso come «imprevisto» o come «incidente», a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, debba essere effettuata non già tenendo conto della prospettiva del passeggero interessato, ma tenendo conto dell’ambito del normale funzionamento dell’aeromobile a bordo del quale l’evento si sia prodotto.
Infatti, “le prospettive e le aspettative possono variare da un passeggero all’altro, un’interpretazione del genere potrebbe condurre ad un risultato paradossale se lo stesso evento dovesse essere qualificato come «imprevisto» e, pertanto, come «incidente» per taluni passeggeri, ma non per altri.
Pertanto, la valutazione di incidente o imprevisto in riferimento ad un atterraggio, deve essere sempre effettuata avendo riguardo al normale funzionamento dell’aereo ed alle modalità specifiche dell’operazione di atterraggio, nel caso di specie ritenuto assolutamente conforme non solo alle norme, ma anche alle circostanze di tempo e luogo.
La soluzione
Argomenta la Corte: Nel caso di specie occorre rilevare che, secondo il giudice del rinvio, un atterraggio duro all’aeroporto di Saint-Gall/Altenrhein, come quello all’origine della controversia principale, è più sicuro a causa della natura montuosa dell’ambiente in cui l’aeroporto è ubicato.
Sempre a parere del giudice a quo, l’atterraggio oggetto del procedimento principale si è svolto senza che si sia potuto accertare un errore da parte del pilota, avendo il registratore di volo indicato un carico verticale di 1,8 g, ossia un valore inferiore al limite massimo di 2 g che, secondo le specifiche del costruttore, può essere sopportato dal carrello di atterraggio e dagli elementi portanti dell’aeromobile in questione.
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Orbene, fatte salve le verifiche di tutte le circostanze relative all’atterraggio all’origine della controversia principale che spetta al giudice del rinvio effettuare, un atterraggio che sia avvenuto nelle condizioni indicate al punto precedente non può essere considerato quale incidente, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, e, pertanto, non può far sorgere, sulla base di tale disposizione, la responsabilità del vettore aereo, indipendentemente dalla percezione soggettiva che può averne un passeggero.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «incidente» prevista da tale disposizione non comprende un atterraggio che sia avvenuto conformemente alle procedure e alle limitazioni operative applicabili all’aeromobile in questione, comprese le tolleranze e i margini previsti riguardanti i fattori incidenti in modo significativo sull’atterraggio, nonché tenendo conto delle regole professionali e delle migliori pratiche nel settore dell’esercizio degli aeromobili, quand’anche tale atterraggio sia stato percepito dal passeggero interessato come un evento imprevisto.