L’Agenzia con risposta n. 653/2021 fornisce un parere circa l’applicabilità delle agevolazioni prima casa in caso di acquisto all’asta
Agevolazioni prima casa acquistata all’asta dall’under 36
L’ Agenzia delle Entrate risponde con interpello al quesito riguardante l’ applicazione o meno dei bonus previsti dell’articolo 64 Decreto legge n.73 del 25.05.2021 e conseguente possibilità di usufruire di tali benefici sia nel momento
- del pagamento delle imposte dovute per la registrazione del decreto di trasferimento
- che della futura stipula del contratto di mutuo.
Imposta di registro
In base all’articolo 1 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, l’imposta di Registro “si applica nella misura indicata nella Tariffa allegata al (…) Testo Unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione”.
Il predetto art.1 elenca gli “Atti soggetti a registrazione in termine fisso” e tra questi compaiono gli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere”.
Per le agevolazioni relative all’acquisto della prima casa di abitazione la loro applicazione è subordinata, tra l’altro, al rilascio di talune dichiarazioni, previste nella nota II-bis all’articolo 1.
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Speciale regime di esenzione per gli atti stipulati dagli under 36
L’articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) ha introdotto uno speciale regime di esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali per “Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione (…) se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (…) non superiore a 40.000 euro annui”.
L’agevolazione “prima casa” trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la proprietà di un immobile si acquisisce per effetto di un provvedimento giudiziale.
Le previste dichiarazioni sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio, talché risultino nel provvedimento medesimo.
Tali dichiarazioni possono essere rese anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell’atto.
L’Agenzia delle Entrate precisa poi che nessun rilievo assume il riferimento al momento della futura stipula del contratto di mutuo.