Caro amministratore furbetto: se non lavori bene il Condominio non paga

Se l’amministratore è inadempiente non può richiedere i compensi e il Condominio può agire contro il Decreto ingiuntivo

compenso amministratore

Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 7399/2021, statuisce che l’amministratore di condominio che non ha adempiuto diligentemente al proprio mandato, non ha alcun titolo per chiedere il pagamento del compenso per tutti gli anni in cui si è reso inadempiente: ciò anche nel caso in cui detto compenso fosse stato indicato in modo certo nel verbale di nomina ex art. 1129 co. 14 c.c.

L’amministratore non ha adempiuto al mandato?

Un Condominio della provincia di Napoli intraprendeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagameto di una somma per compensi non pagati all’amministratore, relativi alle annualità 2011-2016, il quale aveva per tali ragioni proposto ricorso.
L’opposizione del Condominio riportava di non dovere i compensi per i seguenti motivi:

1) non aver mai convocato l’assemblea per l’approvazione dei rendiconti, dal 2011 al 2015;

2) non aver consegnato tutta la documentazione all’amministratore subentrante, una volta cessato dalla carica,

3) infine in quanto l’opposto aveva regolarmente ricevuto il pagamento del compenso relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014, non contestati. Il Condominio proponeva domanda riconvenzionale, tenuto conto della grave negligenza dell’amministratore ex art. 1130 c.c. proprio per la restituzione dei compensi ingiustamente percepiti per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Si concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l’amministratore alla restituzione della somma.

L’amministratore nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto chiesto e dedotto dal condominio, precisando che i condomini erano stati sempre morosi dal 2012, e per tale motivo era stato costretto a proporre ricorso per la nomina di un amministratore straordinario, che poi veniva nominato dal Tribunale. L’amministratore inoltre, chiedeva il risarcimento ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
Il Giudice partenopeo evidenzia subito che non vi è alcuna prova documentale, né che l’amministratore abbia “annualmente” predisposto il bilancio ed il relativo piano di riparto, né che lo abbia comunicato ai condomini e convocato la relativa assemblea per la sua approvazione, così come richiesto dall’art. 1130 n.10 c.c. e la cui inottemperanza è causa di revoca automatica dell’amministratore, in quanto ritenuta ex lege  una grave inadempienza ai sensi dell’art. 1129 comma 12, n. 1 c.c.

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L’amministratore “furbetto” non riesce a dimostrare il suo diritto al compenso

L’opposto amministratore non ha prodotto alcuna convocazione per l’approvazione dei rendiconti relativi agli anni 2012-2015,  che si ricorda deve essere regolarmente comunicata e ricevuta dai condomini, nè alcun verbale di assemblea, magari andata deserta. Non vi è nemmeno la prova documentale della richiesta da parte dei condomini di rinviare le assemblee regolarmente convocate, così come sostenuto dall’opposto.

Quanto poi alla lamentata morosità dei condomini, l’amministratore non può porla a giustificazione delle sue inadempienze, atteso che in caso di morosità egli aveva il dovere di promuovere azioni giudiziarie per il recupero delle quote condominiali, così previsto dall’art. 63 disp. att. c.c. Pertanto, si ravvede anche sotto questo profilo, una sua grave inadempienza. E’ inoltre evidente che l’amministratore non ha adempiuto diligentemente il contratto di mandato, pertanto non ha alcun titolo per chiedere il pagamento del compenso, per gli anni in cui si è reso inadempiente, anche qualora detto compenso fosse stato indicato in modo certo nel verbale di nomina ex art. 1129 co. 14 c.c.

Conclusioni

In conclusione, l’opposizione è stata accolta, il decreto ingiuntivo revocato, nonché accolta anche la domanda riconvenzionale proposta dal condominio e l’amministratore è stato condannato anche alla restituzione della somma ricevuta a titolo di compenso per le annualità 2012, 2013 e 2014.