Anche al maggiorenne serve l’assenso dell’ex per il rilascio del passaporto

Per il rilascio del passaporto ovvero della carta d’Identità valida per l’espatrio è necessaria l’autorizzazione dell’ex nel caso di figli.

Se vuoi il rilascio del passaporto

L’art. art. 3 lett. A e B legge 1185/1967 e successive modifiche prevede che il genitore del figlio minorenne, qualora intenda richiedere il rilascio del Passaporto ovvero della Carta d’Identità valida per l’espatrio deve presentare all’Autorità preposta anche l’assenso scritto dell’altro genitore.

Ciò qualora chieda per sé stesso o per il minore il rilascio del Passaporto alla Questura o della Carta d’identità valida per l’espatrio al Comune.

Tale disposizione è prevista a prescindere dalla circostanza che si tratti di figli nati da coniugi o da coppia di fatto o che sia in atto una separazione o un divorzio.

Qual’è la procedura?

Preventivamente, quindi, il genitore che intenda richiedere il rilascio del proprio passaporto o della propria carta identità, o quella del minore, deve inviare all’altro genitore tramite raccomandata con avviso di ricevimento la modulistica rilasciata dall’Autorità preposta o comunque  invitare l’altro genitore a presentarsi presso detta Autorità per dichiarare il  proprio assenso.

Qualora il genitore interpellato rifiuti o comunque non ottemperi alla richiesta di assenso oppure  nel caso in cui per qualche grave ragione non sia opportuno interpellare l’altro genitore o questi risulti irreperibile, è possibile rivolgersi al Giudice Tutelare. Questo al fine di ottenere il nulla osta per il rilascio del documento valido per l’espatrio. E anche nel caso in cui vi sia rifiuto esplicito o implicito ad esempio quando non risponda.

Come si presenta ricorso?

Al fine di ottenere tale autorizzazione è necessario presentare domanda al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore motivandone la richiesta unitamente alla documentazione richiesta dal Tribunale.

Il genitore dovrà quindi dimostrare di aver inutilmente  richiesto l’assenso all’altro genitore o l’inopportunità o l’impossibilità di richiedere tale assenso.

La ratio di tale Norma sta nel fatto che, in caso di figlio minore, uno dei genitori potrebbe uscire dal Paese e sottrarsi ai propri obblighi