Se la moglie ha una nuova vita perde l’assegno di divorzile: da oggi potrebbe non essere per forza così. Ecco il nuovo orientamento della Cassazione
La Cassazione si pronuncia ancora in merito all’assegno di divorzio
a carico dell’ex coniuge statuendo che va confermato nonostante l’avente diritto abbia intrapreso una convivenza con un altro nel momento in cui il rapporto in questione non risulta caratterizzato da un progetto di vita comune, necessario per poter parlare di una vera famiglia di fatto, attesa in tal senso l’assenza di una convivenza stabile e continuativa e mera presenza di una “una condivisione limitata del budget e della vita”.
Non sempre vita nuova corrisponde alla perdita dell’assegno di divorzio
Con l’ordinanza n. 26682/2021 pertanto sembra cambiare sensibilmente quello che è l’orientamneto della Corte degli ultimi anni , teso a ridurre o negare l’assegno al coniuge che si rifà una vita dopo il divorzio. Gli Ermenllini hanno così confermato la decisione impugnata da un uomo a carico del quale era stato posto l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile nei confronti della ex moglie.
Vicenda giudiziale
La decisione sancita dal Tribunale di primo grado si incentrava sul fatto che la donna intrattenesse una convivenza più o meno stabile con un altro uomo tuttavia non caratterizzata dal progetto di vita comune necessario per poter parlare di una vera famiglia di fatto. Con riguardo a tale convivenza anche la Corte d’Appello conferma l’accertamento svolto dal giudice di prima istanza. Si sottolineava in primo grado che la condivisione fosse destinata ad una limitata condivisione del budget e della vita, e, nonostante il nuovo partner si fermi in modo frequente, anche la notte, a casa della donna, dall’altro trascorre la sua vita altrove, nella propria casa, da solo o con il figlio. Il giudice di secondo grado conferma, inoltre, la spettanza dell’assegno divorzile anche in considerazione dell’incolpevole incapacità lavorativa della donna che, data l’età e l’annosa inesperienza, frutto presuntivo di una scelta coniugale condivisa, le rende oggettivamente assai difficile, se non impossibile, il rientro sul mercato del lavoro.
L’ex marito pertanto porta le sue doglianze alla Suprema Corte tentando così di ottenere la revoca dell’assegno divorzile, in virtù del fatto che la convivenza intrattenuta dalla donna, che ha avuto origine prima della separazione, è proseguita ininterrottamente anche dopo.
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La Cassazione conferma l’assegno di divorzio
Quanto lamentato tuttavia viene respinto dai giudici di Piazza Cavour, in quanto egli si limita a contestare nel merito l’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello con riferimento all’assenza di una convivenza stabile e continuativa, ma non fornisce alcun elemento concreto in grado di provare la stabilita della predetta convivenza.
Inoltre, come si legge in sentenza, la Cassazione non è un giudice del fatto in senso sostanziale, in quanto esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione, senza poter riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (giudizio di legittimità).