Il tema di maturità è soggetto ad una valutazione discrezionale e non oggettiva che può non essere errata: il TAR ne dispone la rivalutazione
La questione
Recentemente ha fatto notizia la vicenda di un tema di maturità giudicato insufficiente dalla commissione esaminatrice e giudicato invece sufficiente dal TAR.
La valutazione aveva infatti influito pesantemente sul complessivo voto finale di maturità della studentessa, chiaramente penalizzata rispetto alla votazione attribuita alle altre discipline che, invece, avrebbero consentito l’attribuzione di un voto ben più elevato.
La questione non è di scarsa rilevanza, posto che l’accoglimento del ricorso era affidato alle seguenti censure: Eccesso di potere per cattivo esercizio della discrezionalità tecnica, illogicità e irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione e malgoverno dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza ex art. 97 Costituzione.
La sentenza del TAR
Con la sentenza n. 822 del 2021 il Tribunale Amministrativo di Brescia ha accolto il ricorso della studentessa che si era vista assegnare alla maturità la votazione complessiva di 78/100, avendo conseguito una votazione pari a 8/20 nella prima prova scritta (italiano), 16/20 nella seconda prova scritta e 17/20 nella prova orale (oltre al credito formativo di 37/40).
Il Tar ha pertanto disposto la ricostituzione della commissione al fine di rivalutare la prova secondo determinati criteri, con conseguente modifica della votazione finale.
La sentenza assume particolare rilievo in quanto si occupa di un caso di “valutazioni affidate alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione”.
Infatti, lo stesso TAR premette in sentenza: “quando nel giudizio amministrativo vengono in rilevo valutazioni affidate alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, si tratti di gare per l’affidamento di contratti pubblici, prove concorsuali, giudizi comparativi per l’avanzamento del personale militare o, come nel caso all’esame, di giudizi espressi dai docenti nei confronti degli studenti, la giurisprudenza è unanime nell’affermare che le stesse sono sottratte al “sindacato” di legittimità del giudice, a meno che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti o, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione (cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 14/06/2021, n. 4620, id. sez. V, 09/11/2020, n.6861; T.A.R. Piemonte, sez. II, 03/06/2021, n. 578).
È quindi entro questi paletti che può essere apprezzata la censura formulata dalla ricorrente di illogicità e irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti.
Il Merito
Il Tribunale ha così argomentato nel merito: […] alla prova scritta di italiano è stata attribuita la votazione di 8/20, ovvero 4/10, con giudizi di insufficienza o grave insufficienza relativi a talune voci della griglia di valutazione.
Non occorre una specifica qualificazione o competenza professionale per riscontrare l’erroneità o comunque l’irragionevolezza e l’arbitrarietà (se non il travisamento dei fatti) di taluni giudizi.
Invero, “ricchezza e padronanza lessicale, correttezza grammaticale, uso corretto ed efficace della punteggiatura”, “coerenza e coesione testuale”, “ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali” “capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo” costituiscono parametri valutativi apprezzabili secondo regole di comune esperienza avvalendosi di un bagaglio culturale “medio” rispetto ai quali i giudizi espressi appaiono manifestamente irragionevoli e inattendibili.
In tale ipotesi il sindacato del giudice non si sostituisce alla discrezionalità tecnica espressa nella sue valutazioni dall’Amministrazione, ma le censura in quanto le stesse superano il limite della ragionevolezza e dell’abnormità del giudizio (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 07/05/2021, n. 1150; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 7 luglio 2014, n. 4735).
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Ne segue che i giudizi assai severi espressi dalla commissione, tenuto anche conto del brillante “curriculum” della ricorrente, paiono il frutto di una svista o di un evidente travisamento e finiscono con l’incidere anche sul principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Tali valutazioni, ove effettivamente corrispondenti al volere dell’organo giudicante, avrebbero dovuto essere in ogni caso sorretti da una pregnante e articolata motivazione idonea a dare conto del repentino calo di rendimento dell’alunna, motivazione del tutto assente nella specie.