Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2643 del 29.03.2021 ha dichiarato l’illegittimità del d.m. 17 febbraio 2016, sulle modalità di costituzione della società a responsabilità limitata start up innovativa : vediamo perché.
La start-up innovativa
L’art. 25 del d. l. 18 ottobre 2012 n. 179 (conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) ha introdotto nell’ordinamento la società “start-up innovativa“.
Si tratta di una speciale società di capitali in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
La norma disciplina l’istituzione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di una “apposita sezione speciale del registro delle imprese” ex art. 2188 c.c., a cui la start-up innovativa dev’essere iscritta, dettando al contempo le modalità di iscrizione.
In particolare è previsto che “la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start-up innovativa […] è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese”.
Le modalità di iscrizione “automatica” alla sezione speciale avvengono “a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico” contenente le informazioni previste.
Le piccole e medie imprese innovative: che cosa sono
L’art. 4 del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni con l. 24 marzo 2015, n. 33, ha disciplinato le cd. “piccole e medie imprese innovative“, stabilendo, al comma 10-bis, che “al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82″.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il DM 17 febbraio 2016, avente ad oggetto le “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative”, stabilendo all’art. 1 co. 2 che “l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l’impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell’art. 24 del CAD“.
Successivamente il Ministero ha emanato le specifiche tecniche ed una circolare ai fini dell’iscrizione delle start-up innovative.
Il Consiglio di Stato sez. VI, 29/03/2021, n.2643
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha chiesto l’annullamento del predetto DM 17 febbraio 2016.
Il Consiglio di Stato con la sentenza richiamata accoglie l’appello del Consiglio del Notariato teso a riaffermare la necessità del controllo di legalità in sede di costituzione, modificazione ed estinzione delle società di capitali.
Perché il D.M. è stato ritenuto illegittimo?
Secondo il Consiglio di Stato è illegittimo in quanto si pone in contrasto con la fonte primaria.
Il D.M. del Mise del 17 febbraio 2016 sulle “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative”, incide sulla tipologia degli atti necessari per la costituzione per tale tipo di società.
Infatti il Decreto prevede quale unica possibilità di redazione dell’atto costitutivo e dello statuto quella “esclusivamente informatica”.
In tal modo esclude illegittimamente, in quanto in palese contrasto con l’art. 4, comma 10-bis D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, l’altra delle due modalità alternative che il legislatore aveva previsto per la costituzione della peculiare tipologia di start-up innovative, quella basata sulla redazione “per atto pubblico”.
Il DM si pone anche in contrasto con l’art. 11 della Direttiva 2009/101/CE che prevede che, in assenza di un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma dell’atto pubblico.
Il Dm ha illegittimamente ampliato l’ambito dei controlli dell’Ufficio del Registro delle Imprese che è un controllo meramente formale senza un’adeguata copertura legislativa che autorizzasse tale innovazione.