Condanna per lite temeraria: scopriamo l’applicazione dell’art. 96

Se si agisce senza averne i presupposti con colpa o addirittura malafede si può essere condannati per lite temeraria

L’articolo 96 del Codice di procedura Civile

Viene indicata dal codice come Lite temeraria, la controversia per la quale viene adito un giudice, ma tuttavia, l’azione viene ritenuta come colpevole gravemente o gravata da malafede. Più precisamente viene descritta dall’art. 96 c.p.c., che postula come segue: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare [669 duodecies], o trascritta domanda giudiziaria [2652 ss., 2690 ss. c.c.], o iscritta ipoteca giudiziale [2818 c.c.], oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata .”

L’articolo contempla la responsabilità della parte soccombente per i danni provocati dall’abuso dell’agire o resistere in giudizio. In particolare, sono previste due ipotesi di abuso del processo:

  • il primo comma disciplina la condotta temeraria di chi agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza oppure anche l’ignoranza dell’infondatezza della propria pretesa o difesa nella lite.
  • il secondo comma riguarda le fasi esecutive o cautelari o successive al processo. Viene applicato solo ai casi di inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o iniziata un’esecuzione forzata o iscritta un’ipoteca giudiziale, mentre nella disciplina del primo comma rientrano tutti gli altri casi.

La responsabilità aggravata ha natura processuale, ma i danni da risarcire sono di qualsiasi tipo, purché provocati da uno dei comportamenti previsti dalla norma.

Responsabilità della lite temeraria

La responsabilità aggravata discende dal riconoscimento della colpa grave o dolo, si presuppone pertanto in tal caso la soccombenza dell’avversario. Occorre fornire la prova della malafede o colpa grave nell’agire o resistere in giudizio oltre la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l’esistenza sia dell’elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell’ignoranza colpevole dell’infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, chi fa istanza per eccepire la resposabilità ha l’onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l’esistenza del danno.

Ruolo del giudice

L’accertamento della responsabilità processuale aggravata rientra tra i compiti del giudice del merito, il quale dovrà effettuare una precisa liquidazione del danno, atteso che non è ammessa una condanna generica al risarcimento dello stesso. La domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata deve essere proposta nel giudizio nel quale il danno si è verificato; questo a motivo del fatto che la valutazione circa la condotta tenuta dalla parte è di competenza del giudice che ha valutato il merito: lui solo potrà avere cognizione piena del giudizio e la relativa colposità o malafede.

Dove si applica la temeraria lite

L’articolo 96 prevede tutte le ipotesi processuali. Tale norma trova applicazione anche nelle fasi processuali incidentali rispetto al giudizio di merito, che terminino con una decisione conclusiva del giudicante e con condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., mentre non è applicabile nei processi senza parte soccombente, come quelli costitutivi necessari, che costituiscono di fatto solo un mero accertamento. Applicabilità confermata per i procedimenti di volontaria giurisdizione, nonché al processo fallimentare concluso con la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento ma non per la sua estensione ai procedimenti relativi alla richiesta del risarcimento dei danni dovuti dall’esecuzione di sequestro penale.

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Nel diritto di famiglia

Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, qualora i presidente debba decidere circa l’ assegnazione di un assegno di mantenimento ha natura cautelare, fino alla pronuncia definitiva. A tal proposito, è configurabile la responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., secondo comma, qualora il coniuge abbia agito senza la normale prudenza nel domandare ed ottenere il provvedimento cautelare suddetto.

Lite temeraria nel processo in Cassazione

L’art 96 c.p.c. in sede di legittimità, trova la sua applicazione per doglianze proposte in cassazione ove si evinca però palesemente la non spettanza della domanda o emerga l’imprudenza, imperizia o negligenza anormali e comunque quando si tratta di danni collegabili esclusivamente alla fase del giudizio di legittimità.