Deroga al regime di affido condiviso

Il regime di affidamento condiviso può essere derogato solamente per gravi e comprovati motivi che attengono alla tutela del minore

Il nostro Legislatore ha previsto come al modello legale prioritario di affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti “contrario all’interesse del minore” ai sensi dell’art. 337-quater c.c.. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art.337-quater c.c.).

A tale proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore …”

La serena crescita dei figli minori deve essere “accertata e disposta dal Tribunale” nel suo primario compito di assicurare, appunto ai minori, la tutela del loro diritto a mantenere, conservare e poter godere dell’apporto di entrambi i genitori nel periodo della loro crescita.

La tutela del minore deve essere immediata

Ogni “apporto” che non possa essere dato – per l’indebita previsione di una modalità di affido diversa da quella legale – da parte di un genitore ai propri figli, è definitivamente perso da questi e ciò in quanto, l’età evolutiva vissuta dai minori, ne fa mutare rapidamente, nel tempo, le esigenze ed i bisogni relazionali: di conseguenza ciò che non viene dato in quel preciso momento della crescita, viene perso, senza possibilità di recupero e costituisce un vulnus, nella costruzione della personalità di quel figlio.

Come più volte ribadito anche dalla CEDU nelle sentenze di condanna emesse nei confronti dell’Italia proprio nelle vicende processuali di famiglia , il “fattore tempo” rileva per la migliore attuazione dell’interesse del minore per quel che concerne la durata del processo e dell’esecuzione: il presupposto è che la crescita di un  minore pretende che l’assunzione e l’attuazione dei provvedimenti sia celere e soprattutto proporzionata.